Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7462 Reato continuato e concorso formale

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e in persona del Dott. G. D’Angelo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M. ricorre avverso la sentenza 18.5.09 della Corte di appello di Torino che ha confermato quella, in data 2.5.07, del locale tribunale con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di tentato furto aggravato continuato (capo A) e furto aggravato (capo B), unificati ex art. 81 cpv. c.p..

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte di merito solo in parte aveva sopperito alle carenze motivazionali sul punto del primo giudice, ma aveva omesso qualsivoglia considerazione circa le condizioni di vita individuale, familiare e sociale in cui versava l’imputato all’epoca dei fatti, facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali del G. ed incorrendo in tal modo nel lamentato vizio di motivazione.

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte torinese, invero, precisato come la doglianza della difesa facesse esclusivo riferimento alla eccessività della pena base detentiva, determinata dal primo giudice in mesi undici di reclusione per il reato consumato, pur considerate la confessione resa dall’imputato, la sua condizione di tossicodipendente e la lieve entità del danno cagionato alle parti lese, del tutto legittimamente ha ritenuto ostativi ad un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche i due precedenti specifici riportati dal prevenuto, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 c.p., ed applicabile anche ai fini di cui all’art. 62 bis c.p..

Inoltre, con motivazione del tutto congrua ed immune da censure formulabili in questa sede, i giudici di appello hanno sottolineato la scarsa significatività della confessione resa dall’imputato, sorpreso in possesso della refurtiva dopo essere stato notato "armeggiare" intorno alle due vetture su cui erano poi stati riscontrati segni di effrazione; il suo perdurante stato di tossicodipendenza nonostante l’assistenza del Sert; la tutt’altro che lieve entità del danno cagionato, costituito anche dal valore dei beni sottratti e dalle effrazioni precedenti il furto, non certo illogicamente concludendo quindi per l’adeguatezza del trattamento sanzionatoria determinato dal primo giudice. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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