Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-02-2011, n. 1189 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto un ricorso azionato presso quella sede giudiziaria contro il Comune di Terracina relativamente al pagamento degli oneri per la concessione del diritto di superficie, comprendente anche gli oneri di urbanizzazione relativi anche ai servizi del comparto del piano di edilizia economica e popolare.

Questi i motivi dell’appello:

1) la convenzione non aveva efficacia immediata, trattandosi invece di un contratto di durata, per cui la clausola inserita in ordine al pagamento degli oneri di urbanizzazione era invalida per effetto della normativa sopravvenuta;

2) i criteri introdotti dalla legge n. 662 del 1996, valgono soltanto per i piani di zona successivi alla sua entrata in vigore, per cui gli stessi non potevano trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di convenzione intervenuta in precedenza,

Il Comune di Terracina si è costituito in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando la natura di contratto con effetti immediati della convenzione, che aveva natura reale con la costituzione del diritto di superficie, mentre l’art. 7 della legge n. 662 del 1996 si atteggia come novella dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971, con natura evidentemente precettiva.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 30 novembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Per quanto concerne la natura della convenzione stipulata "inter partes", non può non rilevarsi che, anche se la stessa contiene statuizioni destinate a protrarsi nel tempo, la medesima si atteggia come un contratto (nella specie, convenzione accessiva di procedimento) con effetti immediati, in quanto la stessa determina, da un lato, la traslazione del diritto di superficie, e, dall’altro, le contrapposte obbligazioni corrispettive della suddetta traslazione, per cui l’immediatezza dell’efficacia delle clausole contrattuali è fuori discussione.

Per altro verso, la norma di cui alla legge n. 662 del 1996 ha un preciso carattere di novella, nel senso che sostituisce al precedente testo di cui alla legge n. 865 del 1971, quello appunto dalla stessa derivante, che prevede un diverso calcolo degli oneri di urbanizzazione; così stando le cose, la norma precedente è eliminata dall’ordinamento giuridico e sostituito con quella novellata, per cui il carattere immediatamente precettivo della medesima non può essere messo in discussione e la nuova norma doveva trovare immediata applicazione per tutte le convenzioni che non fossero state definitivamente concluse, essendo ancora in corso di formazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello va rigettato.

Sussistono, comunque, per la singolarità della fattispecie esaminata, giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio del presente grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *