Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 25-02-2011, n. 7461

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’imputato è accusato di furto e tentativo di furto, fatti tra loro posti in continuazione e commessi in danno di una rivendita i giornali di (OMISSIS) a cui continuativamente venivano sottratte alcune copie del giornale "(OMISSIS)" (fino ad un massimo di cinque esemplari), lasciate dal corriere davanti all’ingresso della rivendita gestita da P. e da A.M.. Invero costoro, appostatisi nelle adiacenze del negozio alle quattro di mattina, scorgevano un’automobile nera da cui scendeva una persona che si impossessava di copie del quotidiano. Alle grida dei titolari il ladro fuggiva a piedi ed il conducente rimasto a bordo della vettura ripartiva ad alta velocità.

Le indagini accertavano che il proprietario del veicolo di cui era stata rilevata la targa era un loro cliente, tal S.F. (che gli A. escludevano rassomigliare all’esecutore materiale dei furti) che negava la responsabilità nel fatto assumendo di avere lasciato l’automezzo incustodito quella notte con le chiavi nel cruscotto. Tesi che sia era disconosciuta sia dal Tribunale di Palmi, con sentenza di condanna del 24.10.2006, sia dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che confermava la prima decisione in data 22.12.2009.

Il ricorso del S. si indirizza avverso questa decisione della Corte territoriale e si duole della carenza e della illogicità della motivazione, considerata la distanza e le condizioni di scarsa visibilità notturna, indizio troppo debole per sostenere l’argomentazione di accusa.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La motivazione delle decisioni dei giudici di merito (la Corte territoriale riprende le argomentazioni, condividendole) si fonda sulla oggettiva presenza del veicolo del S., sull’ammissione della sua disponibilità la sera dell’accertamento, sulla ritenuta assoluta inattendibilità della versione difensiva del prevenuto. Si tratta di referenti argomentativi dotati di logica ed aderenti alle risultanze di causa.

La censura del ricorrente trascura il dettaglio dell’argomentazione giudiziale, tale da assicurare l’adempimento all’onere dimostrativo dell’assunto a cui pervennero i giudici del merito.

Il reato, tuttavia, è estinto per prescrizione, maturata in data 1.11.2010, senza che si rinvenga causa di sospensione del decorso prescrizionale: per questa ragione la decisione viene annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *