Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 25-02-2011, n. 7459 Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania, il 28.5.2002, ha condannato G. G. quale concorrente/socio di fatto, dell’imprenditore L.A., dichiarato fallito dallo stesso Tribunale, in relazione alla distrazione di un escavatore, nonchè per la tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catania il 17 novembre 2008.

Il ricorso della difesa del G. si duole:

– della inosservanza della legge processuale per l’omessa notifica di estratto contumaciale all’imputato;

– della mancata motivazione sulle effettive competenze del prevenuto sì da poterlo considerare socio di fatto.
Motivi della decisione

La mancata notifica dell’estratto contumaciale non è causa di nullità della sentenza, bensì impedisce il decorso dei termini per l’impugnazione.

Tuttavia, in ossequio alla Sentenza della Corte Costituzionale 4 dicembre 2009, n. 317, secondo cui è incostituzionale l’art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consente all’imputato, secondo il diritto vivente, di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna quando l’impugnazione sia stata già in precedenza proposta dal difensore, occorre sollecitare il giudice d’appello all’incombenza di cui all’art. 548 c.p.p., comma 3, onde consentire il regolare svolgimento della vicenda processuale.
P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Catania perchè provveda agli adempimenti di cui all’art. 548 c.p.p., comma 3, nei confronti dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *