Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-02-2011, n. 1184 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorso in appello è proposto dalla società indicata in epigrafe, la quale impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, che ha rigettato un ricorso proposto in quella sede al fine del conseguimento del risarcimento dei danni per equivalente monetario a causa della mancata aggiudicazione di un appalto di lavori che invece, giusta sentenza del giudice amministrativo, avrebbe dovuto essere affidato alla stessa.

Rileva l’appellante che, per effetto della decisione del Consiglio di Stato n.6778 del 2007, veniva accolto un ricorso che annullava un’aggiudicazione disposta a favore di altra impresa, per cui, cambiando la media, la stessa sarebbe risultata aggiudicataria della gara.

Senonché., non essendo possibile l’affidamento della gara alla medesima società, questa ha chiesto il risarcimento dei danni per equivalente monetario, ma il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso non ritenendo che sussistesse la colpa dell’Amministrazione.

Questo l’unico motivo dell’appello:

errore nei presupposti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; in quanto la mancanza di colpa dell’Amministrazione che il giudice fa discendere da un errore scusabile in ordine alle incertezze interpretative non trovano riscontri oggettivi, in quanto nella specie l’Amministrazione provinciale di Cagliari ha puramente e semplicemente non osservato una norma del bando di gara che prevedeva espressamente il possesso dei requisiti soggettivi anche in capo al direttore tecnico.

Chiede quindi l’appellante, in riforma della sentenza appellata, la condanna dell’Amministrazione al pagamento del risarcimento dei danni, quantificato in Euro 882.662,10, oltre all’ulteriore danno derivante dalla mancata utilizzazione di tale somma.

L’Amministrazione provinciale di Cagliari si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione, e rilevando come il comportamento dell’Amministrazione, che ritenne di non aver alcun interesse a verificare ulteriormente la posizione dei singoli direttori tecnici dell’impresa risultata poi aggiudicataria, integrasse evidentemente un errore scusabile della stessa amministrazione, mentre l’onere di provare la colpa dell’Amministrazione incombeva necessariamente al soggetto richiedente il risarcimento dei danni.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 30 novembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Nella specie, infatti, non sussiste, come correttamente evidenziato dal primo giudice, l’elemento psicologico della colpa nell’attività della pubblica amministrazione che ha portato all’adozione del provvedimento che poi è stato annullato dal giudice amministrativo.

E la colpa, insieme con il dolo, sono elementi imprescindibili, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, perché si formi una fattispecie che possa dare luogo al danno ingiusto, mentre la mancanza dell’elemento psicologico (vale a dire la precisa predisposizione, anche derivante da superficialità o leggerezza ovvero da ignoranza di norme) non può dar luogo ad ipotesi di responsabilità, altrimenti si darebbe ingresso ad una fattispecie di responsabilità oggettiva (senza dolo e senza colpa) che il nostro ordinamento, salvo casi particolarissimi, non conosce.

Ora, nella specie qui considerata, è avvenuto che la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria per effetto della non allegazione del certificato generale del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti di uno dei direttori tecnici dell’impresa era stato determinato dal fatto che, sulla base della normativa esistente e del bando di gara, l’amministrazione aveva ritenuto sufficiente l’allegazione del certificato suddetto soltanto con riferimento ai direttori tecnici al momento dell’offerta in servizio presso l’impresa e non anche quello di un direttore tecnico non più in attività presso la medesima impresa.

Tale valutazione dell’Amministrazione, che rispondeva ad esigenze sostanzialistiche, è stata poi considerata non corretta in sede giurisdizionale ed è stato conseguentemente annullato il provvedimento di aggiudicazione originariamente posto in essere, ma la medesima valutazione, per quanto illegittima, non è frutto di quella estrema leggerezza da cui può farsi discendere la colpa dell’Amministrazione, il cui comportamento è stato solo il frutto di una interpretazione di norme non particolarmente perspicue.

Escluso l’elemento psicologico, non si rinviene alcuna fattispecie che possa determinare un risarcimento del danno.

L’appello va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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