Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1178 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, E. s.p.a. in persona del legale rappresentante, proprietaria dell’emittente radiofonica privata "R.D." impugnava il silenzio serbato dal Ministero dello sviluppo economico e comunicazioni, Ispettorato territoriale di Puglia e Basilicata, sull’istanza di revoca dell’autorizzazione rilasciata all’emittente "RAI MF1" per la modifica della frequenza dell’impianto sito in Taranto da 98,750 a 98,700 Mhz, con un incremento di potenza da 1 Kw a 2 Kw.

Lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione, degli artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 4 d.m. 16 dicembre 2004 ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità in quanto l’autorizzazione rilasciata avrebbe provocato problemi di interferenza con le proprie trasmissioni.

Chiedeva quindi la condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza entro il termine di trenta giorni, con la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, chiedeva inoltre il risarcimento dei danni subiti.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione IIIter, dichiarava inammissibile il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge E. s.p.a. in persona del legale rappresentante contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello sviluppo economico e comunicazioni, Ispettorato territoriale di Puglia e Basilicata, e R.W. s.p.a. in persona del legale rappresentante chiedendo il rigetto dell’appello.

Quest’ultimo è stato assunto in decisione alla camera di consiglio del 25 gennaio 2011.

L’appello deve essere respinto.

La stessa appellante riferisce che la situazione di interferenza fra le proprie trasmissioni e quelle dell’appellata è provocata dall’impostazione dell’autorizzazione rilasciata in favore di quest’ultima.

Da tale osservazione consegue che la lesione lamentata dall’appellante è stata provocata dalla predetta autorizzazione, che l’appellante non ha mai impugnato.

Trova quindi applicazione il pacifico principio che esclude l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in autotutela su un proprio provvedimento divenuto inoppugnabile.

L’appellante contesta l’applicabilità del principio nel caso in esame affermando che la lesione si è manifestata solo a seguito dell’attivazione dell’impianto potenziato.

L’osservazione non consente di superare quanto già affermato.

La circostanza dedotta può influire sull’individuazione del dies a quo da cui decorre il termine per l’impugnazione dell’atto, ma non rileva sulla problematica relativa all’obbligo dell’Amministrazione di revocare il proprio atto, una volta che questo è divenuto inoppugnabile.

Inoltre, nel caso di specie la lesione deriva dal contenuto intrinseco dell’atto, che un operatore specializzato del settore, come l’appellante, aveva l’onere di comprendere, per cui è ben dubbia l’esattezza in fatto dell’osservazione.

L’appellante sostiene poi che l’Amministrazione sulla base delle sue istanze aveva avviato un procedimento di revisione, che aveva l’obbligo di concludere.

Neanche questa prospettazione può essere condivisa.

Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa appellante risulta come l’Amministrazione pur approfondendo la problematica abbia chiaramente esplicitato il principio della salvaguardia del servizio pubblico RAI (si veda in particolare la produzione 20 dell’appellante).

In altri termini, è vero che l’Amministrazione si è fatta carico del problema del rapporto fra le due emissioni, ma non ha manifestato l’intenzione di revocare l’autorizzazione rilasciata in favore dell’appellata.

Sulla base delle osservazioni appena svolte l’appello deve essere respinto, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di continuare ad operare in vista del raggiungimento della soluzione ottimale per il contemperamento delle esigenze delle parti, e delle altre emittenti eventualmente interessate.

Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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