Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-04-2011, n. 8737 Opposizione

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Svolgimento del processo

Con sentenza 3 novembre 2005 – 21 gennaio 2006, la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione del locale Tribunale del 3-8 novembre 2003, revocava il decreto ingiuntivo condannando F. M. al pagamento in favore della spa Agos Itafinco, già Agos Service spa, della somma capitale di L. 4.750.000, con gli interessi nella misura pattuita sino al 31 dicembre 2000, oltre agli interessi nella misura sostituita dal giorno 1 gennaio 2001 (in relazione ad un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un computer e diversi accessori).

Avverso tale decisione il F. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sei, distinti, motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Agos Itafinco.
Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia eccezione di incompetenza per territorio (violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., art. 1182 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

I giudici di appello avevano rigettato la eccezione di incompetenza per territorio, sottolineando che nel caso di specie si verteva in tema di contratto di mutuo.

La decisione adottata dalla Corte territoriale doveva considerarsi errata, poichè nel caso di specie competenza per territorio doveva essere radicata presso il Tribunale di Melfi, luogo di residenza del debitore e luogo dove doveva essere eseguito il pagamento.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 51 e art. 269 c.p.c. nonchè vizi della motivazione.

I giudici di appello non aveva consentito l’esercizio del diritto di difesa, richiamando semplicemente le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio attraverso la perizia grafica disposta (conclusioni contestate specificamente dalla difesa del F.).

Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio.

Anche a voler ritenere che la firma sul contratto fosse stata apposta dal F. su modulo in bianco, appariva del tutto evidente la nullità del contratto, ex art. 1418 c.c., essendo stato compilato il testo dello stesso successivamente alla presunta sottoscrizione del F..

Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione delle norme relative alla nozione di mutuo di scopo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio. Si censura sotto tale profilo la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa aveva provveduto alla liquidazione degli interessi maturati sulla rate scadute.

Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, della L. 24 del 2001 e dell’art. 1185 c.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1418, 1419 c.c. con riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 154 del 1992, e di D.Lgs. n. 385 del 1993, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare le clausole nn. 1, 2, 4, 12, 14, 16, 18 e 20 delle condizioni generali del contratto di finanziamento avrebbero dovuto essere dichiarate nulle, ai sensi della L. n. 154 del 1992, art. 1284, e del D.Lgs. n. 385 del 1993, per la assoluta indeterminatezza della misura del tasso di interesse ultralegale, applicato agli interessi corrispettivi e moratori.

I giudici di appello non avevano considerato le censure del F. in ordine alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale, con riferimento alle disposizioni di legge richiamate.

Con il sesto motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., art. 141, comma 8, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Da ultimo viene censurata anche la decisione nella parte in cui la stessa ha rigettato la eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dall’opponente F..

I giudici di appello avevano ritenuto la validità di tale clausola di capitalizzazione trimestrale fino alla data di entrata in vigore della L. n. 24 del 2001, in contrasto con la prevalente giurisprudenza di questa Corte che ne ha affermato la nullità anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1999.

Osserva il Collegio:

il ricorso principale è inammissibile, essendo lo stesso formato dai vari atti processuali (che vanno dall’opposizione a decreto ingiuntivo fino alla sentenza impugnata), oltre che dai motivi di ricorso sopra richiamati.

Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "Deve considerarsi inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, del comma 1 il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione" (Cass. 22 settembre 2009 n. 20393, cfr. Cass. 30 giugno 2010 n. 15361).

Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso. (Cass. S.U. 9 settembre 2010 n. 19255, ord.).

Il ricorso principale deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale, da intendersi come condizionato, è assorbito in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

Il ricorrente principale deve essere condannato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dell’Agos Italfinco spa delle spese che liquida in Euro 900,00 (novecento/00) di cui Euro 700,00 (settecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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