Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 25-02-2011, n. 7235 Ricorso del P. M.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con provvedimento in data 11.12.20097 il GIP del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di emissione di decreto penale nei confronti di F.M. per il reato di cui all’art. 10 ter in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, avanzata dal P.M. il 30.11.2009.

Assumeva il GIP che la richiesta era inammissibile in quanto già precedentemente rigettata.

2) Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per manifesta abnormità del provvedimento.

Il provvedimento impugnato, infatti, da un lato, è immotivato e, dall’altro, determina una ingiustificata stasi del procedimento.

Chiede pertanto l’annullamento, perchè abnorme, del provvedimento impugnato.

3) Il ricorso è inammissibile.

3.1) E’ affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. L’abnormità dell’atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l’impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass. sez. un. 10.12.1997 n. 17 – Di Battista).

Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 3201 del 26.3.2009 (dep. il 22.6.2009), T., nell’affermare che non appare "conforme al sistema per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili nè rimediabilili", hanno ribadito il principio che si ha abnormità strutturale nel caso "di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perchè al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)". Vi è abnormità funzionale quando "il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nudo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.". 3.1.1) Il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua correttezza giuridica, è stato emesso nell’esercizio del potere previsto dall’art. 459 c.p.p., comma 3. Il cattivo esercizio del potere può, invero, determinare un atto illegittimo ma non certo abnorme.

E neppure può parlarsi di abnormità funzionale, non vertendosi nell’ipotesi in cui, a seguito dell’illegittimo provvedimento, il procedimento non possa essere riattivato senza imporre al P.M. l’emissione di un atto nullo (potendo il P.M esercitare l’azione penale nelle forme ordinarie).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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