Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza appellata, il TAR del Lazio – Sede di Roma- ha respinto il ricorso di primo grado n. 10377 del 2008,, con il quale il signor R.D.F. ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui è stato escluso dal concorso indetto per la "stabilizzazione" del personale volontario del Corpo Nazionale dei VV.FF.

Il TAR ha rilevato che il provvedimento impugnato era la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità fisica, formulato a seguito degli accertamenti sanitari ai quali l’interessato era stato sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore.

Dall’esito di tali accertamenti era emerso che l’interessato soffriva di stato d’ansia: tale patologia, secondo la lex generalis della selezione (art. 1, comma II, all. B, punto 16, del DM 11 marzo 2008, n. 78) era effettivamente causa di inidoneità alla prestazione del servizio in oggetto.

Sotto altro profilo, la circostanza evidenziata secondo cui tale patologia non era emersa in sede di visita medica di leva presso i vigili del fuoco, non rivestiva portata decisiva, posto che la visita medica di leva non contemplava l’effettuazione di esami specifici del genere che aveva consentito l’emergere della patologia in oggetto.

Inoltre, il TAR ha osservato che l’impegno ed il livello di responsabilità previsto per il personale permanente del Corpo dei Vigili del Fuoco sono ben superiori a quello previsto per il personale volontario, sicché non risulta una contraddizione con gli atti che hanno consentito lo svolgimento del servizio volontario da parte del ricorrente.

2. L’odierno appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento, col conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, poiché:

– i test mentali cui era stato sottoposto ("T2000" e "Reattivo delle frasi da completare Sacks e coll’) non rivestirebbero portata scientifica probante; avrebbero natura empirica e presenterebbero ampi margini di errore;

– i risultati di tali test non deporrebero per una diagnosi di disturbo d’ansia;

– in qualità di vigile del fuoco volontario, dal luglio 2005 alla data odierna egli ha partecipato a 320 interventi di soccorso tecnico urgente, svolgendo le delicate funzioni di autista e capo partenza;

– il primo Giudice avrebbe dovuto disporre una nuova visita medica, affidandolo ad altra struttura, diversa da quella che aveva disposto l’esclusione;

– il livello di responsabilità previsto per il personale permanente del Corpo dei vigili del fuoco non sarebbe superiore a quello previsto per il personale volontario, perché le funzioni svolte sarebbero identiche, ed identici sarebbero gli accertamenti sanitari preliminari cui il personale è sottoposto;

– la contraddittorietà dei dati emersi avrebbe imposto o almeno giustificato un ulteriore accertamento, demandato ad un organo terzo, e ciò tanto più che l’appellante aveva in passato svolto attività come vigile volontario e che dal foglio matricolare risultava che egli era in possesso del requisito fisico in parola.

3. All’udienza del 1° febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

2. Per la pacifica giurisprudenza, l’unico momento accertativo dell’idoneità dei candidati è quello contestuale all’effettuazione dei prescritti esami ad opera della commissione per gli accertamenti psicofisici: le sue valutazioni sono sindacabili in sede giurisdizionale quando risultino affette da eccesso di potere o siano basate su errori materiali (cfr. Sez. III, 4 maggio 1999, n. 31; Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1465, e 12 aprile 2001, n. 2254).

Per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari dei candidati, rilevano le risultanze emerse nel corso delle visite prescritte nel bando, non potendo avere rilevanza – in linea di principio – accadimenti successivi, quali ad esempio interventi volti alla correzione del visus, a cure dimagranti o altri accadimenti che comportino la sopravvenuta sussistenza dei requisiti richiesti: altrimenti opinando, si altererebbe il principio della par condicio dei candidati (Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 719)

Ciò premesso, nella fattispecie in esame, ritiene il Collegio che il dato tecnico appare condurre ad esiti univoci e non appare né necessario, né opportuno procedere ad un ulteriore accertamento sui requisiti, siccome richiesto dall’appellante

Dalla documentazione aquisita, emerge che l’amministrazione ha sottoposto l’appellante ad approfonditi test: sia il medico psicologo che il medico psichiatra che ebbero ad esaminare l’appellante hanno fornito anche sulla base di essi un univoco responso.

Le affermazioni dell’interessato circa la non attendibilità dei predetti esami sono state formulate, da un canto, in termini meramente assertivi; sotto altro profilo, censurano il merito dell’azione amministrativa, spingendosi a sindacare la tipologia di accertamenti sanitari prescelta dall’amministrazione, neppure indicando per quali concrete ragioni essi possano essere sospettabili di inaffidabilità, né prospettando tipologie alternative di accertamenti il cui risultato possa essere considerato maggiormente affidabile.

Per altro verso, non v’è dubbio che il disturbo fisico accertato costituisca ragione di esclusione dal procedimento, in base alle previsioni del bando rimaste inoppugnate.

Né appare comparabile l’impegno quale vigile del fuoco volontario rispetto a quello di vigile del fuoco professionale: risulta pertanto ben comprensibile che le verifiche sullo stato fisico degli aspiranti siano più approfondite in tale ultima ipotesi e che non assuma rilievo viziante la circostanza che tale patologia non sia stata in passato riscontrata.

3. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La condanna alle spese e agli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza e l’appellante deve essere condannato al pagamento, in favore di parte appellata, di euro trecento (Euro 300/00), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 2944 del 2010) come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna l’appellante al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio, nella misura di euro trecento (Euro 300/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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