Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 25-02-2011, n. 7511 Connessione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 27 settembre 2010 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Bassano del Grappa, nel deliberare la applicazione, in via di urgenza, della misura coercitiva degli arresti domiciliari, per il (solo) delitto di ricettazione, a carico di M. S., pur indagato pei concorrenti, connessi delitti di truffa, commesso in danno di E. e T.K. in Cassola, il (OMISSIS), e di simulazione di reato commesso in Marcianise il (OMISSIS), ha contestualmente declinato la competenza a favore del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere (erroneamente indicato come tribunale di Caserta) – Sezione distaccata di Marcianise, motivando: la misura coercitiva è stata richiesta esclusivamente per la ricettazione; non è noto il luogo di commissione del ridetto reato; la competenza spetta, pertanto, in base al criterio sussidiario di determinazione stabilito dall’art. 9 c.p.p., comma 2, al Tribunale campano, in quanto il comune di residenza dell’indagato ((OMISSIS)) è compreso in quel circondario.

2. – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere resiste alla declinatoria della competenza, mediante ordinanza deliberata il 14 ottobre 2010 e depositata il 15 ottobre 2010, colla quale propone conflitto negativo di competenza, obiettando: erroneamente il giudice veneto ha avuto esclusivamente riguardo al delitto costituente titolo della misura cautelare disposta, per stabilire la competenza per territorio; gli è che a carico dell’indagato si procede anche per gli altri reati, tutti avvinti alla ricettazione della connessione, ai sensi dell’art. 12 c.p.p., in relazione all’art. 61 c.p., n. 2, e art. 81 c.p.;

epperò, se non è noto il luogo della commissione del più grave dei reati connessi (nella specie: la ricettazione), piuttosto che ricorrere ai criteri sussidiari di determinazione della competenza, scanditi dall’art. 9 c.p.p., deve aversi riguardo al luogo della commissione del reato connesso che per ordine di gravità segue il primo; e tale reato, costituito dalla truffa, è stato commesso nel circondario del Tribunale di Bassano del Grappa.

3. – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bassano del Grappa replica ai sensi dell’art. 31 c.p.p., comma 2, mediante osservazioni del 18 ottobre 2010, opponendo: la fluidità estrema che, nella fase delle indagini, caratterizza la formulazione degli addebiti, comporta che la competenza deve essere apprezzata con esclusivo riferimento al reato pel quale, essendo stata raggiunta la soglia della ricorrenza dei gravi indizi di reità, debba essere adottata la misura cautelare; inoltre il giudice campano risulta competente anche alla stregua del criterio di determinazione della competenza da lui indicato; per ordine di gravità, infatti, alla ricettazione segue la simulazione di reato, commessa a Marcianise, e non la truffa commessa a Cassola; i succitati reati sono, infatti, puniti con la medesima pena (anni tre di reclusione) nel massimo; ma la simulazione è sanzionata, rispetto alla truffa, con pena più elevata nel minimo; deve, infine, aggiungersi che la competenza del Tribunale ordinario di Bassano del Grappa non può essere fondata sulla considerazione del delitto di falsità materiale in assegno, ipotizzabile a carico dell’indagato, in quanto per tale reato il Pubblico Ministero (in carenza della querela della persona offesa) non ha inteso procedere.

4. – Il conflitto negativo, improprio di competenza, ammissibile in rito – ricorre la ipotesi contemplata dall’art. 28 c.p.p., comma 2, in quanto entrambi i giudici per le indagini preliminari ricusano contemporaneamente di provvedere in ordine al medesimo incidente cautelare concernente lo stesso indagato – deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice campano.

Esattamente il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere ha individuato, nella specie, il criterio per la determinazione della competenza, essendo pacifica la connessione tra i reati oggetto delle indagini preliminari promosse a carico del M. ed essendo, altresì, fuori discussione che non è noto il luogo della commissione del più grave dei reati connessi.

E, peraltro, di recente, questa Corte regolatrice a Sezioni Unite, ha ribadito il tradizionale orientamento, invalso nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma dell’art. 8 c.p.p., e art. 9 c.p.p., comma 1, il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati"; mentre "i criteri suppletivi indicati dall’art. 9 c.p.p., commi 2 e 3", trovano applicazione, con riferimento al reato più grave, solo "quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi" (sentenza 16 luglio 2009, n. 40537, Orlandelli, massima n. 244330).

E’ errata la tesi del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Bassano del Grappa, secondo cui, nella fattispecie, dovrebbe aversi riguardo esclusivamente al succitato reato di ricettazione, in quanto solo per tal delitto è stata richiesta e adottata la misura coercitiva (con conseguente applicazione dei criteri sussidiari previsti dell’art. 9 c.p.p.).

Non vi sono addentellati normativi per enucleare la supposta competenza cautelare – da apprezzarsi in funzione esclusiva dei reati oggetto dell’incidente de liberiate – e distinta da quella risultante alla stregua della applicazione delle disposizioni del codice di rito in relazione ai reati oggetto delle indagini preliminari.

Nè appaiono risolutivi gli argomenti tratti dalla considerazione della fluidità delle ipotesi investigative, in rapporto dalla esigenza di scongiurare possibili variazioni della competenza a cagione della rimodulazione delle contestazioni.

La legge, prevedendo espressamente che le statuizioni di questa stessa Corte suprema sulla competenza abbiano efficacia "vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica…" ( art. 25 c.p.p.), riconosce implicitamente la fisiologica possibilità che la competenza di adegui alla evoluzione della ipotesi investigativa.

Di contro la tesi avversata (col corollario della proliferazione degli uffici giudiziari, anche di sede diversa, potenzialmente coinvolti per ciascuno degli incidenti cautelari, concernenti reati diversi dello stesso procedimento), contraddice – come perspicuamente osservato dal Procuratore generale concludente – il principio della "efficienza processuale", particolare espressione del basilare criterio di rango costituzionale del "buon andamento" dei pubblici uffici, che trova particolare esplicazione, consacrata dall’ultimo inciso dell’art. 111 Cost., comma 2, nella salvaguardia della "ragionevole durata" dei processi.

Errata è, poi, la individuazione del reato più grave, operata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bassano del Grappa alla stregua della tesi esposta in via gradata.

Infatti, nella specie non è dato il caso della applicazione del criterio del "maggior minimo a parità di massimo" ai fini della determinazione del reato più grave.

E ben vero che la pena detentiva prevista nel massimo pei delitti di truffa e di simulazione di reato è la medesima (tre anni di reclusione), ma per la truffa – a differenza della simulazione di reato – la legge commina congiuntamente la pena pecuniaria.

Epperò il reato più grave è costituito dalla truffa (commessa nel circondario di Bassano del Grappa), in quanto si deve avere riguardo "al trattamento sanzionatorio congiunto", rilevante ai sensi dell’art. 16 c.p.p., comma 3, ultimo inciso, "a parità delle pene detentive" (v. in materia di continuazione: Cass., Sez. 2^, 6 novembre 2009, n. 47447, Sali, massima n. 246432).

E’ appena il caso di aggiungere che, tenuto conto della fase del procedimento, non è configurabile veruna ipotesi di deroga al succitato criterio di individuazione del reato più grave in funzione della misura della pena massima comminata dalla legge.

Consegue che, nella specie, essendo ignoto il luogo di commissione della ricettazione, la competenza per tutti i reati resta fissata, ai sensi dell’art. 16 c.p.p., in base al criterio del luogo in cui venne perpetrato il (più grave) dei residui reati connessi e, pertanto, si radica presso il Tribunale di Bassano del Grappa, essendo stata la truffa commessa nel comune di Cassola, compreso il quale circondario.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bassano del Grappa, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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