Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1172 Scuole e istituti italiani all’estero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Come è stato indicato dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio qui appellata, L.D.V. ha prestato servizio in qualità di insegnante nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero. Con il ricorso di primo grado egli ha lamentato che l’Amministrazione scolastica, attenendosi alle direttive ministeriali, in particolare alla Circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 36 – 22207/1010 GL del 28 gennaio 1989, non ha attribuito al servizio reso all’estero alcuna incidenza sulla progressione di carriera ai fini degli aumenti periodici della retribuzione, negando il riconoscimento delle maggiorazioni previste dalla legge. Pertanto, con la domanda di giustizia aveva chiesto:

a) che fosse accertato il suo diritto alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità per servizio all’estero, sia ai fini dello stipendio che dell’indennità di funzione fino al 31 dicembre 1995, come ai fini della collocazione e della progressione nelle posizioni stipendiali previste dal CCNL del comparto scuola, a partire dal 1 gennaio 1996;

b) che le amministrazioni intimate fossero condannate a ricostruire la sua carriera ed al pagamento degli emolumenti arretrati, con interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, VI, 8 luglio 2003, n. 7968; Cons. Stato, VI, 22 giugno 2004, n. 4414).

L’Amministrazione ha proposto appello per violazione o falsa applicazione dell’art. 21 r.d. 12 febbraio 1940, n. 740 e dell’art. 673 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod. proc. civ..

All’udienza dell’11 gennaio 2001 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Vale rammentare al riguardo che la Corte di Cassazione (Cass., lav., 17 giugno 2010, n. 14629) ha ritenuto che l’attribuzione anticipata delle maggiorazioni economiche previste per il docente all’estero dall’art. 673 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 per il personale che presta attività all’estero, comporta uno stabile mutamento dell’anzianità giuridica ed economica ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile per la pensione, e si deve escludere che questa riguardi la sola accelerazione di un beneficio economico destinato a riassorbirsi con i futuri passaggi di classi di stipendio, posto che in tal modo si verificherebbero situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all’ultima classe di stipendio, si vedrebbe consolidato il maturato economico rispetto a chi è collocato in classi economiche di passaggio.

Così decidendo, la Corte di Cassazione ha in sostanza ribadito, dopo l’attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione in materia di lavoro contrattualizzato con la pubblica amministrazione, l’orientamento già espresso da questo Consiglio di Stato con le decisioni Cons. Stato, VI; 8 luglio 2003, n. 7968 e 22 giugno 2004, n. 4414, per cui la supervalutazione del servizio di ruolo prestato all’estero dal personale docente – previsto dall’art. 21 r.d. 12 febbraio 1940 n. 740 – è un parametro rapportabile, nei termini quantitativi corrispondenti, al periodo trascorso presso sedi estere, ai fini dell’anzianità di carriera e del corrispondente trattamento economico, e non della mera anticipazione degli scatti convenzionali (cui si riferisce l’art. 3, comma 4, d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399), ed esso ha natura diversa dagli stessi scatti (in relazione ai quali è previsto il riassorbimento con la progressione stipendiale, perché operano come mera anticipazione dei tempi ordinari della progressione economica orizzontale).; e detta supervalutazione si riferisce anche al calcolo dell’indennità di funzione prevista dall’art. 7 d.P.R. n. 399 del 1988, che costituisce per il personale docente una voce di retribuzione costante e fissa, equiparabile allo stipendio, e che fa quindi parte del trattamento retributivo complessivo utile ai fini previdenziali e di quiescenza

Poiché il Collegio non ravvisa ragioni di specialità della fattispecie qui all’esame tali da discostarsi da detto chiaro orientamento, il ricorso non può che essere rigettato.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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