Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1167 Magistrati e categorie equiparate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, il dr. E.S., magistrato ordinario, abilitato alle funzioni direttive superiori, posto in quiescenza per limiti di età in data 5 febbraio 1994, impugnava il decreto con il quale l’ENPAS aveva recuperato la somma di lit. 42.229.681 sull’indennità a lui spettante, unitamente agli atti presupposti.

Lamentava la mancata comunicazione del provvedimento di recupero essendo incomprensibile la causale, non essendo ipotizzabile il riferimento alle somme percepite in esecuzione di due sentenze passate in giudicato, la mancata valutazione della buona fede, il pregresso comportamento dell’Amministrazione, il decorso del tempo e la prescrizione dell’eventuale credito, la mancata esplicitazione, a suo tempo, della provvisorietà dell’erogazione, l’avvenuta destinazione della somma a bisogni di vita, la comparazione fra l’interesse del dipendente e l’interesse dell’Amministrazione al recupero.

Egli chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione I, accoglieva il ricorso, dovendo l’Amministrazione procedere a riliquidare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente.

Avverso la predetta sentenza insorgono il Ministero della giustizia in persona del Ministro in carica ed il Ministro dell’economia e delle finanze, subentrato al Ministero del tesoro, in persona del Ministro in carica, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2011.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

L’odierno appellato è un magistrato ordinario, collocato a riposo con decorrenza 5 febbraio 1994.

Nel corso del rapporto di lavoro è stato applicato, nei suoi confronti, l’art. 10 della legge 6 agosto 1984, n. 425, ai sensi del quale "i giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull’applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall’articolo 3 della presente legge (personale di magistratura) in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull’applicazione dell’articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell’indennità di buonuscita."

Invero, nel presente grado di appello non è contestato il fatto che l’appellato si trovi nella situazione presa in considerazione dal richiamato art. 10, e che l’Amministrazione in applicazione di tale norma abbia recuperato sull’indennità di buonuscita le somme attribuite in forza di sentenze passate in giudicato non recuperate con la normale progressione in carriera.

Osserva, di conseguenza, il Collegio che in tale situazione il recupero costituisce, per l’Amministrazione, atto dovuto, che non necessita di motivazione (Cons. Stato, V, 22 marzo 2010, n. 1672).

Il primo giudice rileva che l’Amministrazione non ha adeguatamente chiarito i conteggi effettuati, ma occorre anche osservare, al riguardo, come all’appellante siano noti, o siano conoscibili con l’ordinaria diligenza gli elementi sui quali si fondano i calcoli in questione, in quanto attinenti al suo rapporto di lavoro. Egli quindi non può limitarsi a contestare genericamente i suddetti calcoli, ma è onerato della formulazione di specifiche contestazioni in ordine alla loro esattezza.

Ai sensi dell’art. 21octies l. 7 agosto 1990, n. 241, l’eventuale omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento non comporta l’illegittimità dell’atto di recupero, in quanto il suo contenuto non potrebbe essere diverso (Cons. Stato, IV, 8 giugno 2009, n. 3516).

Eventuali necessità di famiglia del dipendente possono essere prese in considerazione esclusivamente in relazione alla possibilità di rateizzare il recupero, ma tali esigenze devono essere escluse quando il recupero stesso avvenga su somme (oltre tutto nel caso di specie di importo rilevante) non erogate a titolo di stipendio o pensione ma di indennità di buonuscita, trattandosi di emolumenti corrisposti una tantum sui cui l’interessato non può basare le proprie esigenze di vita.

Il primo giudice ha dato rilevanza al fatto che il riassorbimento non è stato integralmente operato sulle somme corrisposte in costanza del rapporto di lavoro, ma la circostanza non comporta l’illegittimità del recupero.

Invero, il ragionamento del primo giudice porta alla conseguenza, certamente non condivisibile, che la tardiva attivazione della pretesa creditizia porti alla sua estinzione nonostante non sia intervenuta la prescrizione, come espressamente affermato dallo stesso Tribunale amministrativo.

Inoltre, conseguenza pratica dell’omissione sopra descritta è stato il fatto che l’appellato ha potuto godere più a lungo delle somme di cui si tratta, per cui sarebbe illogico che da essa consegua la sanzione dell’estinzione del credito non prescritto.

In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.

Le spese devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente fra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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