Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce Registro Sentenze: 96/2009

Registro Sentenze: 96/2009

Registro Generale: 1960/2008

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente

LUIGI VIOLA Consigliere, relatore

CARLO DIBELLO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 28 Gennaio 2009

Visto il ricorso 1960/2008 proposto da:

SIRIO SRL

rappresentata e difesa da:

SCHITO SERGIO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F CAVALLOTTI,19

presso

SCHITO SERGIO
contro

COMUNE DI OTRANTO, non costituito;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Otranto n. 124 adottata il 30/9/2008, pubblicata in pari data, con la quale è stata regolamentata la circolazione veicolare nel centro abitato, segnatamente in via P. Colonna, via Mariano, via Maggiulli, via Nettario di Casole, via S. Stefano, via Vecchia Alimini, viale Europa, via Mediterraneo, via Guglielmotto d’Otranto, via Madonna del Passo, via Minerva, via Pioppi, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Udito il relatore Cons. LUIGI VIOLA e udito altresì per la parte ricorrente l’Avv. Schito;

Sentita la parte ricorrente in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma abbreviata ai sensi dell’art. 9 della l. 205 del 2000;
FATTO E DIRITTO

Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009, il patrocinio di parte ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo il Comune di Otranto adottato una diversa regolamentazione del traffico che supera gli aspetti problematici dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Otranto 30 settembre 2008 n. 124, impugnata dalla SIRIO s.r.l., perché ritenuta idonea a determinare uno <> al supermercato sito tra via Nettario di Casole e via Santo Stefano.

Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, dichiara (Ricorso numero 1960/2008) la cessazione della materia del tendere sul ricorso.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

LECCE , li 28 Gennaio 2009

Aldo RAVALLI – Presidente

Luigi VIOLA – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

N.R.G. 1960/2008

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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