Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 25-02-2011, n. 7492 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 28 maggio 2009 e depositata il 23 giugno 2009, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di Cassino – Sezione distaccata di Sora, 27 settembre 2005, di condanna alla pena della reclusione in un anno a carico del sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, P.F., imputato del delitto previsto e punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, per essersi allontanato dal comune di residenza coatta ((OMISSIS)), essendosi recato il (OMISSIS).

La Corte territoriale – in relazione a quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha motivato:

giustamente in considerazione dei "numerosi predenti penali" il Tribunale ha negato all’appellante la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. – Ricorre per Cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Mariano Giuliano, mediante atto recante la data del 28 ottobre 2009, depositato il 29 ottobre 2009, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione, deducendo che sono decorsi oltre nove anni dal "giorno della asserita commissione dell’illecito". 2.2 – Con il secondo motivo il difensore censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche adducendo che la considerazione dei precedenti penali non costituisce "motivo idoneo" per negare il riconoscimento, così come la incensuratezza non vale di per sè sola a giustificare la concessione delle attenuanti in parola.

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1 – Il primo motivo è manifestamente infondato.

In virtù della norma di diritto intertemporale di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, essendo, nella fattispecie, intervenuta pronunzia in prime cure anteriormente alla entrata in vigore della novella sulla prescrizione, trovano applicazione ultrattiva le disposizioni dell’art. 157 c.p., comma 1, n. 3, e dell’art. 160 c.p., comma 2, (nel testo previgente).

Epperò, considerati il titolo del delitto (punito con pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione), l’epoca della commissione ((OMISSIS)) e il prolungamento conseguito all’effetto interruttivo delle condanne in entrambi i gradi del giudizio di merito, il termine massimo della prescrizione di anni quindici (risultante dall’incremento fino alla metà del termine ordinario anni dieci), in scadenza il 18 ottobre 2015, non è ancora spirato.

3.2 – Il secondo motivo di impugnazione non reca la denuncia di alcun vizio del provvedimento impugnato che corrisponda alla tipologia dei casi di ricorso contemplati dell’art. 606 c.p.p., comma 1; epperò si verte nella ipotesi della proposizione di motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per Cassazione e, dunque, inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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