Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 25-02-2011, n. 7491 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 30 settembre 2009 e depositata il 2 novembre 2009, la Corte di appello di Catania, giudicando su rinvio di questa Corte suprema – Sezione 5^ Penale (giusta sentenza 10 ottobre 2008, n. 43.084 di annullamento, per vizio di motivazione, della sentenza della ridetta Corte territoriale 14 febbraio 2008 di conferma della pronuncia di condanna del Tribunale ordinario di Siracusa – Sezione distaccata di Avola, 13 dicembre 2006) ha assolto, perchè il fatto non costituisce reato, l’appellante M. S., giornalista e direttore responsabile del mensile (OMISSIS), imputato del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa commesso in danno dell’ingegnere D.M.R., dirigente del terzo settore dei lavori pubblici del comune di Noto, mediante la pubblicazione nel giugno 2003 dell’articolo intitolato " D.M. qui è casa mia".

L’articolista – secondo quanto rappresentato dalla Corte territoriale – aveva sostenuto che il funzionario, per ritorsione a motivo di alcuni ricorsi che avevano visto soccombere l’amministrazione davanti al giudice amministrativo, aveva "pressato" le imprese locali attraverso il sistematico ricorso all’asta pubblica, piuttosto che alla trattativa privata; aveva gestito l’ufficio "come i conti di casa sua", con preferenze e favoritismi; aveva affidato un appalto alla società So.Le., senza la osservanza della prescritta procedura di gara; e aveva illegittimamente consentito alla ditta Calvo, aggiudicataria di un altro appalto, di subappaltare i lavori alla impresa Same, che era "chiacchierata".

Tanto premesso, la Corte territoriale ha motivato: si ravvisa "quanto meno a livello putativo (..) l’esimente del diritto di cronaca" e di critica, pur se esercitato con modi "aspramente censori" nella "ritenuta verità e continenza della notizia"; infatti l’articolista aveva stigmatizzato la assegnazione degli appalti pubblici sotto il profilo della parzialità e del favoritismo del funzionario, che aveva pregiudicato le imprese locali; orbene la difesa ha prodotto al riguardo alcune sentenze del giudice amministrativo di annullamento, per violazione di legge ed eccesso di potere, delle aggiudicazioni di altrettanti appalti, in dipendenza della illegittima esclusione dalle gare delle ditte ricorrenti; inoltre nel 2002 il Procuratore della Repubblica di Siracusa aveva promosso l’azione penale a carico del medesimo funzionario per i delitti di abuso di ufficio e di turbativa di asta in relazione alla gestione degli appalti comunali; il riconoscimento della esimente si fonda pertanto "sulla base del rilievo della sostanziale veridicità del nucleo essenziale dei fatti specifici denunziati e commentati nell’articolo incriminato", specialmente in relazione all’affidamento dei lavori alla società So.Le. a trattativa privata, senza gara.

2. – Ricorre per Cassazione la parte civile, D.M.R., rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Leone, mediante atto recante la data del 5 gennaio 2010, col quale sviluppa tre motivi, denunziando, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione (con i primi due mezzi) e, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 51 e 595 c.p. e L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13 (col terzo motivo).

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente censura la omessa valutazione delle espressioni diffamatorie contenute nell’articolo a) circa l’affidamento di un appalto, senza gara, alla ditta So.Le; b) circa il consenso prestato al subappalto assegnato dalla aggiudicataria ditta Calvo alla "chiacchierata impresa Same di Noto", deducendo, in proposito: aa) mediante la prova orale e documentale, assunta in prime cure, si è dimostrato che la società So.Le. del gruppo E.N.E.L., proprietaria di parte dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Noto, aveva, su richiesta dell’ente, provveduto ad ammodernare e potenziare gli impianti di sua proprietà, senza che fosse affidato alcun appalto, che neppure poteva essere conferito, in quanto la struttura impiantistica appartiene all’E.N.E.L., laddove l’ing. D.M. si era limitato ad approvare il preventivo di spesa dei lavori, finanziati dal comune;

bb) anche il mendacio giornalistico del subappalto è stato provato, essendo emerso che la ditta Calvo non aveva subappaltato i lavori, essendosi soltanto limitata a noleggiare a freddo dalla Same due mezzi di opera, mediante regolari contratti prodotti in copia.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente deduce: innanzi tutto la Corte territoriale ha infedelmente riportato la ulteriore e- spressione diffamatoria contenuta nell’articolo, circa la vessazione delle imprese locali da parte dell’ing. D.M., sostituendo il verbo "vessare", usato dall’articolista, col verbo "pressare" (il ricorrente a tal fine riproduce nel corpo del ricorso la richiesta di rinvio a giudizio recante la imputazione e il testo dell’articolo diffamatorio); nè i giudici hanno considerato che non rientrava nelle attribuzioni del funzionario l’affidamento degli appalti a trattativa privata, procedura riservata dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, esclusivamente al sindaco; il riferimento alle sentenze del giudice amministrativo non è pertinente, in quanto l’oggetto del sindacato giurisdizionale ha investito non il ricorso "alla asta pubblica", bensì la gestione della gara; e neppure è rilevante l’ulteriore riferimento al processo a carico dell’ing. D.M. (pendente in primo grado), in quanto le imputazioni concernono sempre le gestione delle gare.

2.3 – Con il terzo motivo il ricorrente obietta che la carenza dei requisiti della veridicità del fatto (per i motivi indicati) e della continenza (per le espressioni palesemente trasmodanti) osta alla configurazione della esimente ipotizzata.

3. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Risulta, invero, assorbente il rilievo della mancanza di motivazione dalla quale la sentenza impugnata è inficiata.

Questa Corte colla sentenza rescindente aveva censurato il vizio di motivazione sul punto che il giudice di merito aveva trascurato di acclarare "se davvero difettasse nella situazione in esame quel nocciolo di verità, in ipotesi anche putativa (..) capace in concreto di mala gestio, l’attacco rivolto direttamente al dirigente del settore dei lavori pubblici, i toli usati".

Orbene, laddove all’imputato era contestata la aggravante della attribuzione del fatto determinato, la Corte territoriale non ha dato conto della supposta esimente in relazione alle specifiche espressioni diffamatorie contenute dell’articolo, alla luce delle emergenze probatorie acquisite e delle deduzioni richiamate dalla parte civile: a) circa la giuridica impossibilità per il dirigente amministrativo di attivare il procedimento della trattativa privata e, con seguentemente, circa la assoluta falsità della addebitata opzione tra la ridetta procedura e quella dell’asta pubblica, stigmatizzata quale espressione di ritorsione e vessazione delle imprese locali vittoriose nel contenzioso amministrativo; b) circa la ulteriore falsità delle accuse in ordine all’affidamento di un appalto alla ditta So.le. e in ordine all’assenso prestato al un subappalto alla ditta Some; c) circa la non pertinenza rispetto alle condotte addebitate al dirigente e oggetto dell’articolo delle questioni oggetto dei processi dinnanzi ai giudici amministrativo e penale.

Conseguono, à sensi dell’art. 622 c.p.p., l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai soli effetti civili, e il rinvio alla sezione civile della Corte di appello di Catania, tabellarmente precostituita, quale giudice competente per valore in grado di appello, anche in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, ai soli effetti civili, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, in sede civile, anche per le spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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