Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2011) 25-02-2011, n. 7457

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 17 dicembre 2009 del Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da D. G.V., che l’aveva ritenuto responsabile dei delitti di violenza privata, di violazione di domicilio, di duplice sequestro di persona, commessi il (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione l’imputato sulla base di due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per non essere stata riconosciuta la prevalenza sulle aggravanti delle concesse attenuanti generiche, a fronte dell’immediata confessione e del suo comportamento successivo, avendo egli espresso alla p.l con e- mail tutto il suo rammarico per quanto commesso.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento del fatto ed in particolare delle proprie pretese ammissioni, quanto alla contestata violazione di domicilio mediante violenza; le emergenze processuali sarebbero di segno contrario e sarebbero state male interpretate dalla Corte di merito.

Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è il primo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, per il giudizio di mera equivalenza con le aggravanti.

La Corte territoriale ha del tutto legittimamente ritenuto ostativa al riconoscimento della prevalenza di attenuanti generiche, concesse esclusivamente per l’incensuratezza dell’imputato, la particolare gravita delle azioni criminose da lui compiute, connotate da pervicacia e predisposizione di mezzi, come i guanti in gomma ed il nastro adesivo da imballaggio per imbavagliare le vittime, trattandosi di parametri considerati dall’art. 133 c.p., applicabili anche ai fini degli artt. 62 bis e 69 c.p., a fronte dei quali il ricorso non evidenzia alcun decisivo elemento di segno opposto non considerato, posto che la Corte territoriale ha dato conto delle ammissioni del prevenuto, peraltro su situazioni già riscontrate dalla polizia giudiziaria, considerandole all’evidenza non tali da incidere sulla valutazione comparativa fra attenuanti ed aggravanti, mentre il riferimento al comportamento successivo al reato, a cui fa cenno il ricorrente, implica inammissibili valutazioni di fatto su elementi non conoscibili dal giudice di legittimità.

Il secondo motivo, che lamenta la mancata assoluzione dal delitto di violazione di domicilio, è manifestamente infondato.

Nel sostenere che la Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze processuali, quando aveva affermato che l’imputato aveva ammesso l’ingresso violento nell’abitazione delle p.o., il ricorso si pone in contraddizione con sè stesso, ed in particolare con la recisa affermazione, contenuta nel primo motivo, dove aveva sostenuto che proprio la piena ammissione dei fatti e di ogni addebito immediatamente operata dal D.G. avrebbe dovuto giustificare un più mite trattamento sanzionatorio.

Osserva inoltre il Collegio che l’argomento della Corte territoriale, relativo alle ammissioni del prevenuto, non assume rilevanza determinante nel quadro probatorio evidenziato dal giudice d’appello sulla violazione di domicilio, fondato sulle dichiarazioni delle p.o. che erano state riscontrate – quanto ai danni alla porta di ingresso – dagli accertamenti della polizia giudiziaria, così, il fatto che D.G. abbia poi in sede di indagini ammesso la circostanza finisce per apparire elemento non decisivo.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *