Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8694 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CTR della Sicilia Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa nei confronti del Fallimento della C.L.A.I. s.r.l. avverso un avviso di mora per IVA del 1993. Ha motivato la decisione ritenendo che la mancata preventiva notificazione della cartella di pagamento rendeva nullo l’avviso di mora impugnato.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si è costituito con controricorso il Fallimento della C.L.A.I. proponendo ricorso incidentale condizionato.

I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti a sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo l’Agenzia, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e richiamando precedenti di questa Corte, contesta che sussista la nullità dell’avviso di mora che non sia preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento.

Il ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione, con sentenza n. 5791 del 2008 hanno affermato il principio: In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no di tale pretesa.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

La novità della giurisprudenza è motivo per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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