Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2011) 25-02-2011, n. 7454

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Perugia ha dichiarato M.R. colpevole dei delitti di lesioni, minaccia, ingiurie e danneggiamento in continuazione commessi in danno della moglie separata R.C. tra il (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione l’imputato sulla base di tre motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione delle emergenze processuali per essere stata attribuita alle dichiarazioni della p.o. un’attendibilità che non avevano, attesa la situazione di grave conflitto esistente all’epoca fra i coniugi, che aveva dato origine a diverse querele ed a procedimenti in corso, anche a parti invertite.

Le pretese conferme non sarebbero poi attendibili, mentre sarebbero state illogicamente svalutate le deposizioni dei testimoni che avrebbero dovuto confermare che il M. all’ora dei fatti sarebbe stato al lavoro, e comunque nell’impossibilità di aver scontri con la R..

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio in quanto il Giudice di pace, senza alcuna contestazione da parte del Pubblico Ministero, ha ritenuto ricorrere non precisate aggravanti che ha valutato con giudizio di equivalenza a fronte delle concesse attenuanti generiche.

La contestazione riguardava reati nella forma non aggravata. Peraltro il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche non avrebbe alcuna plausibile motivazione, considerate le emergenze processuali.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito, e già adeguatamente valutati dal Giudice di pace.

Nel caso in esame, difatti, la pronuncia impugnata ha ineccepibilmente osservato che la prova dei fatti ascritti all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è adeguatamente argomentata, e viene valutata nel contesto dei rapporti conflittuali fra i coniugi separati, con riferimento agli specifici fatti in esame ed alla luce delle conferme ottenute dalla testimonianza di persona estranea al conflitto fra i due e tenendo conto dell’inattendibilità dell’alibi proposto dall’imputato. Al proposito, il giudice di merito ha chiaramente evidenziato come la produzione dei documenti relativi agli orari di lavoro del prevenuto non avesse alcun rilievo determinante, posto che l’indicazione dell’orario avveniva a mano, da parte del dipendente medesimo, senza utilizzo di marcatempo automatici, così che la deposizione dell’ O. (che aveva anche sostenuto l’esistenza di una certa elasticità negli orari di inizio del lavoro presso i supermercato) non era apparsa determinante, come anche quelle dei restanti testi di difesa, privi di riferimenti temporali certi, per dare credibilità all’alibi fornito dal M..

Ed una tale motivazione, che non manifesta vizi di logica consequenzialità, è contrastata dal ricorrente con argomentazioni che ripropongono questioni di merito, sulla valutazione degli elementi di prova, che sono sottratte al giudizio di legittimità.

La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perchè la Corte di Cassazione non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logica:

insomma, se sia esauriente e plausibile.

Il secondo motivo è infondato, in quanto il ricorrente non si avvede che in relazione alle lesioni gli era stata contestata in fatto, secondo la narrativa, l’aggravante di cui all’art. 585 c.p., art. 577 c.p., u.p., per aver commesso il delitto di lesioni in danno del coniuge, anche se separato; il ricorrere di quell’aggravante non esclude la procedibilità a querela in ragione dell’entità delle lesioni e fa comunque rientrare il delitto nella competenza del Giudice di pace.

Legittimamente quindi il giudice ha ritenuto l’aggravante per dichiararla equivalente alle attenuanti (da intendersi quelle generiche, in relazione alla cui concessione la sentenza pare priva di motivazione) con un giudizio che, seppur non esplicitato, o meglio, non ripetuto con specifico riferimento alla valutazione comparativa delle circostanze, è chiaramente riferibile alla gravità dei fatti e del comportamento del prevenuto, su cui il giudice di merito ha diffusamente motivato, evidenziando il danno arrecato ai figli dai ripetuti scontri fra i genitori, ovviamente fra questi compresi gli episodi oggetto di giudizio, che si sono sviluppati in più riprese e proprio davanti ai minori; anche il comportamento processuale del prevenuto, che aveva addotto alibi falso, è stato oggetto di rilievo fortemente critico da parte del Giudice di pace, che ha quindi valutato elementi previsti dall’art. 133 c.p., rilevanti anche per il giudizio di cui all’art. 69 c.p., così che la mancanza di un ulteriore accenno, nella motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, non rende la decisione priva di supporto motivazionale sul punto e la sottrae alle censure del ricorrente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Trattandosi di provvedimento relativo a rapporti di famiglia coinvolgenti minorenni, la cancelleria darà attuazione al disposto del D.Lgs. n. 196 del 2007, art. 52, comma 3, per il caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per l’annotazione di cui al D.Lgs. n. 196 del 2007, art. 52, comma 3, in quanto imposta dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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