Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8690 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito di partecipazione del contribuente ad una società di persona sulla base di una verifica bancaria dalla quale emergeva una incongruenza tra i passaggi di danaro dal conto della società al conto del socio rispetto a quanto dichiarato;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello interamente svoltosi i epoca successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si contesta sotto il profilo della violazione di legge ed il vizio di motivazione la ritenuta presunzione dell’attribuzione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui è causa;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravita, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d’impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito" (Cass. nn. 9103 del 2001, 21071 del 2005, 2438 del 2007);

Ritenuto che la sentenza impugnata ha accertato in fatto, senza che ne ricorso vi sia sul punto adeguata censura, la mancata prova da parte del contribuente della giustificazione dei movimenti bancari contestati;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito e gli oneri accessori. Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *