Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8689

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso del contribuente che concerne una controversia relativa all’avviso di liquidazione delle imposte ipotecarie suppletive conseguente al mancato riconoscimento dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 per i contratti di finanziamento a medio e lungo termine in ragione della previsione della clausola di recesso ad nutum prevista nel contratto in questione;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello interamente svoltosi in epoca successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia del territorio;

Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta inapplicabilità dell’agevolazione di cui trattasi in ragione della previsione di una clausola di recesso ad nutum dell’ente finanziatore;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui «la speciale esenzione dall’imposta ipotecaria, prevista dall’alt. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per i contratti di finanziamento con durata superiore a diciotto mesi, non si applica allorchè il contratto di finanziamento conceda al finanziatore la facoltà di recedere dal contratto prima dello scadere del suddetto termine, giacchè tale previsione impedisce di ritenere che il rapporto contrattuale avrà una durata minima pari a quella imposta dalla legge (Cass. n. 28879 del 2008). Nel caso di specie non è in discussione che la clausola di recesso ad nutum fosse presente tra le condizioni generali del contratto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito e oneri accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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