Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1155 carriera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, i sigg.ri L.P.V., P.S., P.V., G.M. ed A.T., dipendenti della ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica di perito ramo elettronico di sesta categoria, ed appartenenti al Circolo delle costruzioni telegrafiche, assegnati al Ministero delle comunicazioni, impugnavano il decreto n. D.P.G. 172/RON/TF in data 18 maggio 1998 con il quale il Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle comunicazioni li aveva inquadrati nei ruoli organici del personale dello stesso Ministero mediante equiparazione al profilo di capo tecnico della settima qualifica funzionale con effetto giuridico ed economico dal 2 ottobre 1997, anziché dalla data di inserimento del personale proveniente dalla suddetta Amministrazione nei ruoli del Ministero, con la conservazione dell’anzianità acquisita.

Lamentavano:

1) violazione dell’art. 6, secondo comma, del d.l 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e degli artt. 2 e 3 d.m. 10 luglio 1997;

2) violazione dell’art. 2 del d.lgs. 1993, n. 29, e dell’art. 6, secondo comma, del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla l. 29 gennaio 1994, n. 71.

Chiedevano quindi l’annullamento del provvedimento impugnato e l’accertamento e la declaratoria del loro diritto ad essere inquadrati nella settima qualifica funzionale dalla data in cui sono transitati nei ruoli del Ministero delle comunicazioni e, in ogni caso, dalla data di maturazione dei requisiti previsti dal d.m. 10 luglio 1997, unitamente al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, dalle date accertate per ognuno e fino al 2 ottobre 1998; chiedevano inoltre l’accertamento e la declaratoria del loro diritto alla conservazione dell’anzianità acquisita nell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, con la condanna a computarla nella nuova qualifica riconosciuta a seguito dell’equiparazione e re inquadramento.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II bis, accoglieva il ricorso, per l’effetto annullando, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato e determinando l’obbligo, per il Ministero, di computare l’anzianità di servizio maturata da ogni singolo ricorrente nonché il pagamento, ove dovuto, delle eventuali differenze retributive spettanti in conseguenza della retrodatazione dell’inquadramento nella settima qualifica funzionale alle dipendenze del Ministero.

Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero delle comunicazioni in persona del Ministro in carica, contestando la sentenza gravata nella parte in cui determina la data di decorrenza dell’inquadramento in maniera difforme dall’impostazione seguita dall’Amministrazione e chiedendo la sua riforma, previa sospensione, ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Con ordinanza n.790 del 14 febbraio 2006 è stata accolta l’istanza cautelare.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2011.

L’appello deve essere accolto in quanto la tesi espressa dall’Amministrazione appellante è conforme ad orientamento ormai pacifico di questo Consiglio di Stato.

Da ultimo con decisione di questa Sezione 14 ottobre 2009, n. 6279, è stato affermato che l’art. 6, secondo comma, d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla l. 29 gennaio 1994, n. 71, dispone che alcune categorie di personale dell’amministrazione postale vengono assegnate al Ministero delle poste e telecomunicazioni "in attesa dell’inquadramento nei ruoli dello stesso" e, ad esso connettendosi, il successivo art.12, secondo comma, prevede che il detto Ministero "a decorrere dal 1° gennaio 1994…esercita le funzioni e i compiti già svolti dall’amministrazione delle poste e telegrafi e non attribuiti all’ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell’art. 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche…

Da tali disposizioni può dedursi la necessità che il rapporto di lavoro del personale di cui trattasi con il Ministero fosse instaurato sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto interministeriale, che avrebbe determinato per il personale medesimo la fine della precedente assegnazione e la cessazione della posizione di dipendente dell’amministrazione postale, e avrebbe rappresentato, contemporaneamente, la fonte della nuova regolamentazione e del nuovo status di pubblico dipendente.

In base all’orientamento appena richiamato, soltanto con l’approvazione del quadro di equiparazione predetto sarebbe stato consentito al personale dell’ex amministrazione postale assegnato al Ministero l’inquadramento nei relativi ruoli.

Da ciò la conseguenza che correttamente il Ministero delle comunicazioni ha fatto decorrere l’inquadramento nei propri ruoli dei dipendenti in questione dalla data del 2 ottobre 1997, di pubblicazione del decreto interministeriale che ha fissato il quadro di equiparazione, perché soltanto a seguito di tale quadro di equiparazione è stato possibile procedere all’effettivo inquadramento, con attribuzione di qualifiche e profili professionali (in termini anche Cons. Stato, VI, 17 febbraio 2003, n. 847; 10 giugno 2003, n. 3276; 3 marzo 2004, n. 1057; 22 aprile 2004, n. 2361).

Il Collegio non ha ragione di discostarsi da tale indirizzo, che recepisce indirizzi pacifici, per quanto riguarda l’obbligo dell’Amministrazione di non esprimere posizioni autoritative, se non in base a norme che attribuiscano alla medesima il relativo potere, nonché per quanto riguarda la regola generale dell’efficacia degli atti dalla data della relativa emanazione, a meno che l’Amministrazione stessa non sia tenuta a provvedere "ora per allora", come in caso di annullamento di precedenti atti (in sede giurisdizionale o di autotutela), o per specifica disposizione di legge.

Atteso che il Collegio condivide l’orientamento appena riassunto l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, nella parte in contestazione, respinto per quanto di ragione il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, nella parte contestata, respinge per quanto di ragione il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente fra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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