Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 25-02-2011, n. 7479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.V., tramite difensore, ricorre avverso il decreto di archiviazione di cui in epigrafe emesso nel proc. pen. istaurato a carico di C.R. con riferimento al delitto di cui all’art. 615 bis c.p..

Deduce violazione di legge processuale ( art. 409 c.p.p., comma 2 – art. 410 c.p.p., commi 1, 3), atteso che, nonostante la tempestiva opposizione, il GIP ha disposto l’archiviazione de plano, senza fissare e celebrare la relativa udienza camerale. E’ stato dunque violato il contraddicono.

Secondo il giudicante, gli elementi di prova proposti dall’opponente sarebbero stati irrilevanti rispetto alla stessa configurabilità del reato contestato e comunque non sarebbero stati in grado di aggiungere ulteriori elementi di valutazione. Così certamente non è, atteso che fu richiesta l’audizione della PO e di persone informate sui fatti, persone mai ascoltate dal PM. Fu anche chiesta l’acquisizione del supporto sul quale fu registrata la conversazione illecitamente captata.

Deduce poi violazione di legge sostanziale (art. 615 bis c.p.), atteso che erroneamente l’ufficio del B. è stato ritenuto non essere luogo assimilabile a quelli descritti dall’art. 614 c.p..

Bisognava inoltre considerare che il fatto di reato si è consumato contro la volontà del titolare dello jus excludendi, atteso che C., con condotta violenta (integrante reati di violenza privata o sequestro di persona) impedì al querelante di allontanarsi dal suo ufficio. Quanto meno fu realizzata violazione di domicilio e, in tali circostanze, il C. abusivamente registrò la conversazione di cui trattasi.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ noto (cfr. SS.UU. sent. n. 2 del 1996, ric. PC in proc. Testa e altri, RV 204135) che, nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione della PO alla richiesta di archiviazione presentata dal PM, il giudice è tenuto a verificare se l’opponente abbia adempiuto l’onere impostogli dall’art. 410 c.p.p., comma 1, di indicare l’"oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", con l’esclusione di ogni valutazione prognostica del merito; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l’instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall’apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all’instaurazione del procedimento di archiviazione.

Insomma, la specifica richiesta di indagini suppletive e l’indicazione dei relativi mezzi di prova sono elementi sufficienti di ammissibilità dell’atto, e quindi impongono al giudice di procedere, in contraddicono camerale, alla delibazione del requisito della fondatezza della notizia di reato (ASN 200610504-RV 233811).

Ora, nel caso in scrutinio, l’atto di opposizione conteneva gli elementi che la giurisprudenza sopra sintetizzata richiede.

Pertanto, il giudice non avrebbe potuto decidere de plano, ma disporre l’udienza camerale.

Consegue annullamento con rinvio alla medesima autorità per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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