Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1152 disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riferisce che con decreto in data 15 novembre 2002, n. 31727 (d’ora innanzi: "il primo decreto’) fu accerta la sussistenza dei presupposti per la corresponsione alle imprese impegnate nei lavori di completamento della diga di Archichiaro sul torrente Quirino (provincia di Campobasso), del trattamento speciale di disoccupazione di cui all’articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per un periodo di ventisette mesi (dal 14 settembre 2001 al 13 dicembre 2003).

Con decreto direttoriale 15 novembre 2002, n. 31737 (d’ora innanzi: "il secondo decreto’), l’amministrazione appellante autorizzava la corresponsione in favore dei lavoratori impegnati nei lavori di cui sopra, del trattamento speciale di disoccupazione.

In seguito, su istanza delle organizzazioni sindacali territoriali, gli organi del Ministero appellante procedettero a disporre la retrodatazione del periodo di durata dello stato di grave crisi occupazionale, il quale (ferma restando la durata pari a ventisette mesi) fu fissato nel periodo dal 29 maggio 2001 al 29 agosto 2003.

A tanto, il Ministero del lavoro procedette attraverso l’adozione:

– del decreto ministeriale 29 settembre 2003, n. 32870 (d’ora innanzi: "il terzo decreto’) il quale (modificando il contenuto del precedente decreto 31727/02) accertava lo stato di grave crisi occupazionale a far data dal 29 maggio 2001;

– del decreto direttoriale 29 settembre (d’ora innanzi: "il quarto decreto’) con cui veniva disposto l’annullamento del precedente decreto direttoriale n. 31737/02 e conseguentemente veniva autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in relazione al nuovo periodo (29 maggio 2001 – 29 agosto 2003).

Il terzo e il quarto decreto venivano impugnati innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Molise da alcuni lavoratori già interessati dall’adozione del primo e del secondo decreto, e in relazione ai quali l’adozione dei decreti impugnati aveva sortito l’effetto di ridurre di circa tre mesi e mezzo il periodo di percezione del beneficio (ossia, dal 29 agosto al 13 dicembre 2003 – periodo non più coperto dal beneficio a seguito dei decreti di retrodatazione).

Con ordinanza n. 7 del 2004 (resa all’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2004) il Tribunale amministrativo sospendeva l’efficacia dei due decreti impugnati con la seguente motivazione: "dovendo i provvedimenti impugnati qualificarsi in sostanza come di annullamento parziale in via di autotutela del decreto ministeriale 15 novembre 2002, n. 31737, devono rilevarsi la mancata comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché l’assenza di ogni valutazione della sussistenza di un interesse generale alla loro adozione".

Conseguentemente, l’Amministrazione qui appellante, in vista della pregnanza delle censure di ordine procedimentale mosse avverso il terzo e il quarto decreto, provvedeva a disporne l’annullamento in sede di autotutela.

In particolare, gli organi ministeriali

– adottavano il decreto 19 maggio 2004, n. 34042 (d’ora innanzi: "il quinto decreto’) con il quale veniva disposto l’annullamento in sede di autotutela del terzo decreto, ed inoltre

– adottavano il decreto 28 maggio 2004, n. 34155 (d’ora innanzi: "il sesto decreto’) con il quale veniva disposto l’annullamento in autotutela del quarto decreto.

Secondo l’Amministrazione qui appellante, l’adozione dei richiamati decreti di annullamento in autotutela era prodromica all’adozione di nuovi ed ulteriori decreti con i quali (dopo aver emendato i vizi procedimentali che avevano caratterizzato l’adozione del terzo e del quarto decreto) si disponesse nuovamente la retrodatazione del periodo di vigenza dei benefìci di cui all’art. 11 l. 23 luglio 1991, n. 223 (in definitiva, l’Amministrazione aveva l’intenzione di adottare nuovi decreti sostanzialmente reiterativi del contenuto di quelli fatti oggetto di autoannullamento).

Risulta agli atti che i nuovi decreti di retrodatazione (d’ora innanzi: "il settimo e l’ottavo decreto’) siano stati adottati solo in data 1° dicembre 2005.

Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale amministrativo così provvedeva:

– dichiarava improcedibile il ricorso – nella sua parte impugnatoria – per sopravvenuta carenza di interesse (atteso che, nelle more del giudizio gli atti impugnati erano stati rimossi in sede di autotutela);

– tuttavia, quanto alla proposta domanda risarcitoria relativa ai benefìci di legge in relazione al periodo 29 agosto 2003 – 13 dicembre 2003, ne disponeva l’accoglimento, osservando che per effetto della pronuncia di annullamento ai ricorrenti dovesse essere corrisposto "oltre a quanto non percepito a titolo di indennità di disoccupazione, (anche) la rivalutazione monetaria, attesa la natura previdenziale del credito e gli interessi nella misura legale, calcolati nei modi stabiliti ex lege per tale tipo di credito".

La sentenza veniva gravata in appello dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando un unico motivo di doglianza.

All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede la riforma della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, pronunciandosi sul ricorso proposto da alcuni lavoratori interessati dai benefìci di cui all’art. 11 della l. 23 luglio 1991, n. 223, così ha provveduto:

– ha dichiarato improcedibile il ricorso per la parte in cui erano stati impugnati i decreti con cui il ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva disposto la retrodatazione del periodo di percezione dei benefìci;

– tuttavia, ha disposto la condanna dell’Amministrazione al ristoro del danno cagionato, in relazione alle somme non corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione, nonché per interessi e rivalutazione.

2. Con l’unico motivo di appello, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali lamenta che la sentenza è erronea per la parte in cui ha ammesso i ricorrenti alla tutela risarcitoria, senza considerare l’insussistenza dei presupposti per accordare siffatta tutela.

In particolare, l’Amministrazione appellante ritiene che difetterebbero i presupposti per accordare la tutela risarcitoria dell’interesse (pretensivo) degli odierni appellati, poiché il giudizio prognostico in ordine alla spettanza dell’utilità pretesa (la piena fruizione del trattamento speciale di disoccupazione) non poteva concludersi con un giudizio favorevole per i primi ricorrenti.

In particolare, il primo giudice avrebbe omesso di considerare:

– che l’annullamento del terzo e del quarto decreto era stato disposto per mere ragioni formali (omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento) e

– che l’adozione dei provvedimenti di retrodatazione degli effetti del decreto dichiarativo dello stato di crisi occupazionale era altresì necessitata, essendo collegata a meri presupposti fattuali (il licenziamento dei primi lavoratori, risalente al 29 maggio 2001). Ciò risulterebbe confermato dal fatto che l’Amministrazione ha in seguito riavviato il medesimo procedimento volto alla retrodatazione del trattamento speciale di disoccupazione (dopo averlo emendato dei vizi riscontrati) e lo ha concluso con il settimo e l’ottavo decreto nel dicembre del 2005.

2.1. Il motivo non è fondato.

Al riguardo il Collegio osserva:

– che i ricorrenti in primo grado erano stati ammessi (per effetto del primo e del secondo decreto) a fruire dello speciale trattamento di cui all’art. 11 della l. 223 del 1991 per un periodo di ventisette mesi, decorrente dal 14 settembre 2001 al 13 dicembre 2003;

– che, a seguito della formale adozione dei decreti in questione, era sorto in capo agli stessi un diritto di credito alla corresponsione del relativo trattamento per l’intero periodo in parola a cadenze periodiche (ratei mensili);

– che, a seguito della sospensione (e, in seguito, dell’annullamento in autotutela) del terzo e del quarto decreto (i quali avevano disposto la retrodatazione dei benefìci di cui all’art. 11 della l. 223 del 2001), riacquistava per intero efficacia l’assetto complessivo delineato dal primo e dal secondo decreto, in tal modo trovando conferma il diritto degli odierni appellati a percepire i ratei periodici per l’intero periodo inizialmente fissato (ossia, fino al dicembre 2003);

– che l’obbligo per l’Amministrazione di corrispondere i ratei in questione per l’intero periodo su richiamato non costituiva neppure – a ben vedere – un profilo risarcitorio della vicenda (giustificando il ricorso al giudizio prognostico invocato dall’Amministrazione), rappresentando, piuttosto, una mera conseguenza ripristinatoria dell’assetto giuridico determinato dalla sospensione – e, in seguito, dall’annullamento – del terzo e del quarto decreto;

– che, conclusivamente, le determinazioni adottate dall’Amministrazione dapprima attraverso l'(illegittimo) annullamento del primo e del secondo decreto e, in seguito, attraverso la tardiva adozione di nuovi ed ulteriori decreti di retrodatazione (adottati solo in data 1° dicembre 2005, vale a dire a ben due anni di distanza dallo spirare del termine ultimo dei trattamenti speciali inizialmente fissati) non possano sortire l’effetto di pregiudicare il diritto dei lavoratori alla percezione delle somme dovute e corrisposte con cadenza periodica ai sensi dei decreti del novembre del 2002.

3. Per le ragioni dinanzi esposte, il ricorso in epigrafe non può trovare accoglimento.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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