Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1151 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, i sigg.ri S.M., C.R., P.L., B.V.M., C.L.M., C.G., L.F., F.M.F., G.T. impugnavano i decreti del Dipartimento dell’istruzione, Direzione generale per il personale della scuola, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 21 aprile e 7 giugno 2004 nonché la nota dirigenziale n. 338 in data 29 luglio 2004, unitamente ad ogni ulteriore atto presupposto, con i quali è stata data attuazione alla normativa in materia di graduatorie permanenti del personale docente dettata dal d.l. 7 aprile 2004, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143.

Sostenevano che mentre ai sensi della legislazione in precedenza vigente, e segnatamente l’art. 401 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l’integrazione o l’aggiornamento delle graduatorie non incideva sui punteggi già acquisiti, la nuova normativa comporta la rideterminazione integrale delle graduatorie permanenti anche con riferimento ai punteggi già acquisiti con conseguente reformatio in peius del personale appartenente alla cosiddetta "terza fascia", cui fa riscontro l’irragionevole sopravalutazione del servizio prestato nelle isole, nei comuni montani e negli istituti penitenziari.

Proponevano quindi questione di legittimità costituzionale del d.l. 7 aprile 2004, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, ed in particolare del punto B.3, lett. b) ed h), della tabella di valutazione dei titoli allegata, in relazione all’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione IIIbis, accoglieva il ricorso limitatamente al riconoscimento dell’illegittimità delle disposizioni di cui all’art. 3, terzo comma, del d.d. 7 giugno 2004 ed al punto C.2 della nota n. 29/2004 i quali, "limitando a sei mesi il servizio valutabile, possono impedire senza alcun fondamento normativo il raggiungimento del punteggio massimo di cui al punto B.1 della tabella di valutazione".

Avverso la predetta sentenza, nella parte in cui accogli l’impugnazione proposta, insorge il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in persona del Ministro in carica contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’integrale rigetto del ricorso di primo grado, previa sospensione.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 31 gennaio 2009, n. 529.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010.

L’appello è fondato.

Invero, è corretta l’affermazione del Ministero appellante secondo la quale la lettera B, punto B1, della tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, prevede che per il servizio di insegnamento prestato in classe di concorso corrispondente a quella cui si riferisce la graduatoria siano attribuiti due punti per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, con il limite di dodici punti, evidentemente equivalenti a sei mesi, per anno scolastico.

Di conseguenza, l’impugnata clausola del d.d. 7 giugno 2004 si limita, in realtà, a riprodurre il contenuto della norma primaria della quale costituisce attuazione, nella parte in cui prevede che al fine della collocazione nelle graduatorie di cui si tratta il servizio sia calcolato per un massimo di sei mesi.

L’appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto, per la parte ancora in discussione, il ricorso di primo grado.

In difetto di costituzione degli appellati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge, per la parte ancora in discussione, il ricorso di primo grado.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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