Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8683 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 8572/05, depositata il 2.11.05, la Commissione Tributaria Centrale accoglieva il ricorso proposto dalla Cooperativa Agricola a r.l. S. Francesco d’Assisi, avverso la decisione n. 701/04/88 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la quale era stato parzialmente accolto l’appello proposto dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Foggia avverso la decisione di prime cure.

2. La Commissione Tributaria Centrale – condividendo le argomentazioni della sentenza di primo grado, e in riforma della sentenza di appello – riteneva che l’Ufficio non avesse provato, con elementi convincenti, l’assenza del requisito della mutualità in capo alla ricorrente, indispensabile per la concessione dei benefici fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10. 3. Per la cassazione della sentenza 8572/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 55 e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40), nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

1.1. Allega, invero, l’Ufficio la mancata osservanza in concreto, da parte della Cooperativa Agricola a r.l. S. Francesco d’Assisi, degli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 601, art. 10 – e consistenti nello svolgimento dell’attività di allevamento di animali, o di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti conferiti dagli stessi soci – indispensabili ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali (esenzione dall’IRPEG e dall’ILOR) concesse agli enti che operano in regime mutualistico.

L’odierna intimata avrebbe, invero, – stando alle deduzioni dell’amministrazione ricorrente – adoperato prodotti (olive) acquistati presso terzi, nonchè svolto attività sostanzialmente commerciale, consistente nell’acquisto e nella vendita ai soci di fitofarmaci, contraddicendo, in tal modo, la finalità mutualistica, in ragione della quale la legge accorda alle cooperative i suddetti benefici.

2. Premesso quanto precede, osserva la Corte, in via pregiudiziale, che il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Va osservato, infatti che il motivo di ricorso proposto dall’Ufficio, sebbene sia stato articolato anche con l’indicazione delle norme diritto che si assumono violate o falsamente applicate, non si traduce nell’addebito, all’organo giudicante di appello, dì avere erroneamente individuato le norme applicabili alla fattispecie, o di averle interpretate in maniera non corretta, e neppure di avere erroneamente sussunto la fattispecie concreta nell’ambito applicativo di una norma che non le si attaglia; nel che si sostanzia il vizio di violazione di legge cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura si concreta, per contro, nel rilievo secondo cui la CTC avrebbe operato un’erronea valutazione delle risultanze di causa, ricostruendo in maniera erronea la fattispecie concreta sottoposta al suo esame. La Commissione non avrebbe, infatti, tenuto in debito conto – ad avviso dell’Ufficio – le circostanze dell’utilizzo, da parte dell’odierna intimata, di olive acquistate presso terzi, e dell’effettivo svolgimento di attività commerciale, incompatibile con il fine mutualistico, presupposto dalla legge per la concessione delle agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973.

Ne discende che, concretandosi siffatte censure in una critica mossa dalla ricorrente al giudizio di fatto operato dal giudice a quo, il motivo di ricorso si palesa limitato, in buona sostanza, all’allegazione di un vizio di motivazione della sentenza di appello, deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), (cfr., per la distinzione tra il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, Cass. S.U. 10313/06, S.U. 5/01, Cass. 18782/05, 15499/04).

2.3. Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale, rese – come nel caso di specie – nel regime del processo tributario disciplinato dal D.P.R. n. 636 del 1972, è proponibile solo ai sensi dell’art. 111 Cost. Ne discende che – essendo stata la sentenza, impugnata nel caso concreto, pubblicata prima del 2.3.06, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha esteso il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. a tutti i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c. (art. 360, comma 4, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006) – con il suindicato rimedio straordinario si sarebbero potuti dedurre, nella specie, solo i vizi di violazione di legge, e non anche quelli di omessa o insufficiente motivazione (cfr. Cass. 11684/02, 15636/04, 1938/08).

3. Pertanto, avendo, nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate impugnato – come dianzi rilevato – la sentenza della Commissione Tributaria Centrale per vizi inerenti alla motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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