Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-02-2011, n. 7549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11 febbraio 2010, la Corte di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani con la quale C.N. era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337, 594 e 612 cod. pen., dichiarava non doversi procedere in ordine agli ultimi due reati perchè estinti per prescrizione e riduceva, per l’effetto, la pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, dichiarandola interamente condonata, confermando nel resto.

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unico motivo di ricorso con cui denuncia la violazione dell’art. 6, par. 3, lett. c), C.E.D.U., in quanto la Corte di appello avrebbe disatteso l’eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa. Lamenta in particolare che, nel corso del giudizio di primo grado, il difensore di fiducia – sospeso dall’Ordine – era stato sostituito a sua insaputa da un difensore d’ufficio, senza che fosse sospeso il dibattimento e senza concedere un termine a difesa al difensore di ufficio via via nominato. Questo avrebbe compromesso l’effettività della difesa.
Motivi della decisione

1. L’eccezione di nullità è infondata.

Va premesso che il difensore di fiducia deve essere necessariamente sostituito in ogni caso in cui la difesa non venga di fatto esercitata e quindi anche nell’ipotesi in cui lo stesso non possa svolgere il patrocinio a causa della sua sospensione da parte dell’Ordine. Quindi, nel caso di specie, la sospensione resa nota al giudice procedente imponeva la nomina di un difensore di ufficio.

Quanto all’omessa comunicazione all’imputato del venir meno del mandato fiduciario, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che incombe sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell’incarico conferitogli, non potendo dolersi del mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di partecipare al processo, a qualsiasi causa ascrivibile (in tema di restituzione in termini, v. tra le tante, Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, dep. 28/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419; Sez. 3, n. 17964 del 08/04/2010, dep. 11/05/2010, Moussaid, Rv. 247158; in tal senso v. anche Corte C.e.d.u., Grande Camera, sent. del 18/10/2006, Hermi c. Italia, nella quale la Corte europea ha stabilito che le autorità nazionali competenti non possono essere ritenute responsabili delle negligenze del difensore, essendo chiamate ad intervenire solo quando queste siano "manifeste o sufficientemente portate altrimenti alla loro attenzione").

Nè può essere a tal fine richiamato l’art. 28 disp. att. cod. proc. pen., che stabilisce che il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all’imputato con l’avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia, trattandosi di disposizione non tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità (tra le tante, Sez. 1, n. 09541 del 02/02/2006, dep. 17/03/2006, Matei, Rv. 233540).

Quanto all’effettività della difesa, spettava al difensore di ufficio chiedere un termine per la difesa, a norma dell’art. 108 cod. proc. pen., e, nella specie, il difensore nominato non si è avvalso di tale facoltà.

Come ha anche evidenziato la Corte europea per i diritti dell’uomo, la difesa di ufficio di per sè non contrasta con il principio della effettività della difesa e di conseguenza lo Stato non può essere ritenuto responsabile per la carenza o la inadeguatezza di tale difesa: la responsabilità in ordine alla condotta del difensore è questione che riguarda il cliente e il professionista, sia egli difensore fiduciario ovvero di ufficio. Nè il principio sancito nel paragrafo 3 dell’art. 6 C.E.D.U. impone un intervento d’ufficio da parte del giudice, a meno che l’inadeguatezza difensiva sia assolutamente evidente (Corte C.e.d.u., sent. del 10/10/2002, Czekalla c. Portogallo).

In ogni caso, quel che rileva, e che non è contestato dal ricorso, è che il difensore nominato di ufficio abbia svolto le difese ed abbia concluso nell’interesse dell’imputato.

2. La sentenza impugnata deve essere tuttavia annullata senza rinvio, perchè il reato di resistenza a pubblico ufficiale addebitato all’imputato è estinto per prescrizione, non ricorrendo le condizioni per il proscioglimento del merito di cui all’art. 129 cod. proc. pen., alla luce delle motivazioni delle due decisioni di merito.

Tenuto conto, infatti, che la consumazione del reato risale al 22 maggio 2002 e che la pena massima per esso prevista è di anni cinque di reclusione, il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei ( art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2, nel testo vigente), è interamente decorso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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