Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8682 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 108/38/05, depositata il 19.10.05, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pronunciandosi sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma – con la quale era stato ritenuto parzialmente illegittimo l’avviso di accertamento in rettifica notificato alla società Alfredo alla Scrofa s.r.l., recante l’indicazione di un maggior reddito ai fini IRPEG – dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate.

2. Il giudice di secondo grado riteneva invero, che l’atto di appello non contenesse l’indicazione specifica dei motivi dell’impugnazione, per avere l’Ufficio riprodotto, in sede di gravame, gli stessi motivi posti a fondamento del ricorso proposto in prime cure.

3. Per la cassazione della sentenza 108/38/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. 1.1. L’amministrazione ricorrente censura, invero, la decisione di appello, laddove la medesima ha ritenuto che l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado non contenesse, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 l’indicazione specifica dei motivi di gravame, per avere sostanzialmente gli appellanti reiterato le doglianze proposte nel primo grado del giudizio.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

Dall’esame della sentenza di appello si evince, infatti, che gli odierni ricorrenti ebbero a riprodurre, in quella sede, le stesse censure proposte in prime cure, e dirette a dimostrare la legittimità dell’avviso di accertamento (notificato alla società Alfredo alla Scrofa s.r.l.. E lo stesso giudice del gravame non manca di riportarle espressamente, sia pure in forma sintetica, nel descrivere i fatti essenziali del processo ("l’Ufficio … dichiara di avere applicato il D.L. n. 427 del 1993, art. 62, comma 6 e di essersi avvalso della presunzione ( art. 2729 c.c.) e chiede di confermare il recupero di L. 114.634.000").

Orbene, osserva la Corte che il requisito della specificità dei motivi, previsto in via generale dall’art. 342 c.p.c., e per il processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 postula esclusivamente la necessità che l’esposizione dell’appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni della sentenza di primo grado investite del gravame, nonchè le specifiche critiche ad esse rivolte.

Ne consegue che, se certamente non può considerarsi sufficiente un generico richiamo alle difese svolte in prime cure, non può revocarsi in dubbio che possa considerarsi sufficiente ad assolvere l’onere di impugnazione specifica, imposto dalle norme suindicate, la specifica riproposizione delle stesse difese (cfr., in tal senso, Cass. 11781/05, 14031/06/, 18111/09).

2. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 108/38/05 va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "assolve l’onere di impugnazione specifica, imposto dall’art. 342 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 anche la specifica riproposizione, nei motivi di appello, delle stesse difese proposte in prime cure". 3. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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