T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 93 contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 09 luglio 2010 e depositato il 14 luglio successivo la società C.G. srl, in persona dell’Amministratore unico ha impugnato il verbale di gara del 09 giugno 2010 per la " concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel comune di Maratea" nella parte in cui dispone la esclusione dalla gara della ricorrente, per non aver controfirmato il plico sui lembi di chiusura; la delibera di Giunta municipale n. 68 del 10 giugno 2010 con la quale veniva bandita una nuova gara di appalto; il bando di gara pubblicato l’11 giugno 2010 e approvato con delibera di G.M. di Maratea a seguito dell’esito infruttuoso della prima procedura; gli atti di aggiudicazione intervenuti, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

La società ricorrente premette

– che con delibera n. 59 del 21.05.2010 il Comune di Maratea approvava il bando di gara per la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Maratea;

– che entro la data prefissata perveniva al Comune la sola offerta dell’odierna ricorrente;

– che la Commissione di gara riunitasi in data 09 giugno 2010 rilevava che il plico della partecipante non risultava controfirmato sui lembi di chiusura e conseguentemente, provvedeva ad escludere la società dalla gara;

– che in data 09 giugno 2010 la società C.G. faceva pervenire al Comune l’informativa preventiva di cui all’art. 6 del D.Leg.vo 53/2010 ribadendo la correttezza della propria offerta e invitando l’Amministrazione a proseguire nella procedura di gara;

– che il Comune non dava riscontro alla nota ed in data 11 giugno 2010 procedeva ad indire una nuova gara per la gestione dei parcheggi a pagamento, limitandola alla sola stagione 2010 e distinguendo le diverse aree ed i relativi canoni concessori, con possibilità per le società partecipanti di concorrere tanto per una che per tutte le aree di parcheggio;

– che la società ricorrente partecipava alla nuova gara e risultava aggiudicataria definitiva del solo parcheggio denominato Marina Malcanale, mentre le altre aree venivano affidate ad altri concorrenti.

Ciò premesso la società C.G. ha proposto gravame avverso gli atti innanzi richiamati deducendo le censure seguenti.

1) violazione e falsa applicazione del punto 12) del bando di gara;

2) eccesso di potere per violazione del principio del favor partecipationis, in presenza di clausola ambigua e di difficile interpretazione; violazione del principio di autolimite;

3) illegittimità derivata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Maratea che ha depositato documentazione e prodotto memoria difensiva contrastando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza cautelare n. 221/2010 è stata respinta la domanda di sospensiva.

Con provvedimento cautelare n. 4786 del 15 ottobre 2010 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello sulla pronuncia cautelare riformando l’ordinanza di primo grado di rigetto.

Con memorie successivamente depositate le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di improcedibilità e/o inammissibilità prospettate nella memoria di costituzione dal comune resistente, essendo il ricorso infondato nel merito per le ragioni che di seguito si rappresentano.

La società ricorrente è stata esclusa dalla gara per non aver controfirmato il plico contenente la busta per l’offerta economica e la busta con la documentazione amministrativa sui lembi di chiusura, così come prescritto al punto 12 del bando di gara.

Il punto 12 del bando, relativo alle " modalità di partecipazione" così prescrive:

" I plichi, idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, recanti i dati identificativi dell’offerente e la dicitura " concessione del servizio dei parcheggi a pagamento nel Comune di Maratea" contenenti la documentazione di seguito indicata, a pena di esclusione, devono pervenire materialmente entro, e non oltre, le ore 13,00 dell’08giugno 2010 con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo del comune di Maratea- Piazza Vitolo, 1- 85046 Maratea (PZ) ".

Orbene il Collegio è dell’avviso che la disposizione innanzi riportata, inserita dall’Amministrazione nel bando di gara per la concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, risulta sufficientemente chiara nella sua complessiva portata e non offre, conseguentemente, apprezzabili dubbi interpretativi.

Ed invero l’inciso contenente la comminatoria di esclusione risulta inserito nel mezzo della disposizione citata e cioè immediatamente di seguito ad una serie di prescrizioni concernenti le modalità di confezione dei plichi contenenti la documentazione di gara e prima di quelle concernenti il tempo ed il luogo di presentazione della domanda di partecipazione.

Sicchè non può che ritenersi ragionevole che l’inciso predetto deve intendersi riferito sicuramente a tutte le prescrizioni che lo precedono, quale disposizione di chiusura delle stesse e con plausibile probabilità anche a tutte quelle seguenti, concernenti il rispetto del termine e del luogo di presentazione dei plichi medesimi.

In altri termini la previsione della misura sanzionatoria, per la sua collocazione nel periodo complessivo contenente le prescrizioni previste per la presentazione della documentazione, deve considerarsi riferita a qualsiasi indicazione contemplata nel paragrafo stesso.

Va poi soggiunto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale mentre la sigillatura mediante ceralacca è volta ad assicurare la chiusura ed a confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di evitare manomissioni del contenuto del plico stesso, e quindi la necessaria segretezza di tale offerta, a tutela della par condicio, ciò non di meno, l’apposizione della controfirma sui lembi di chiusura (mancante, nella specie) consente di evitare non solo la manomissione da parte di terzi del plico, ma anche ad attestare che il contenuto dello stesso sia quello approvato dal concorrente che lo ha presentato e, quindi, la provenienza dall’offerente, nel rispetto del principio dell’integrità e della imputabilità dell’offerta che governa la materia delle pubbliche gare.

Ne consegue, pertanto, che l’obbligo di sigillare con ceralacca e di controfirmare sui lembi di chiusura il plico esterno, contenente la domanda di partecipazione, la connessa documentazione amministrativa e l’offerta economica, costituisce non un mero adempimento formale, ma una cautela necessaria e/o essenziale nelle procedure ad evidenza pubblica, a garanzia degli inderogabili interessi pubblici, di natura sostanziale, della segretezza e della par condicio dei concorrenti; sicchè la violazione dell’obbligo di sigillare o di controfirmare il plico esterno, quando come nella ipotesi in esame prescritta a pena di esclusione, non può che condurre alla esclusione dalla gara del concorrente che in tale violazione sia incorso.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, prescindendo dalle eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente, ritiene che è legittima l’esclusione dalla gara della società ricorrente che ha presentato la propria offerta in un plico privo della controfirma sui lembi di chiusura come previsto al punto 12 del bando di gara.

In definitiva il ricorso è infondato e va respinto.

Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle stesse tra le parti, nel mentre deve dichiararsi irrepetibile il contributo unificato versato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite e dichiara irrepetibile il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *