Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-02-2011, n. 7445

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è imputato ai sensi dell’art. 337 c.p., di resistenza a pubblici ufficiali, nonchè, ai sensi dell’art. 586 c.p., di morte degli stessi in seguito a detta condotta delittuosa, infine, di guida senza avere conseguito la patente (art. 116 C.d.S.), gli si addebita di avere – in data 26.9.2008, in agro di (OMISSIS) – ostacolato, alla guida del proprio automezzo, l’automobile di servizio guidata da agenti della Polizia Stradale ( R.G. e A.F.) al fine di proseguire la propria fuga, tra l’altro sorpassando la stessa in tratto stradale in cui ciò era assolutamente vietato, cosicchè trovandosi il mezzo di servizio occlusa la strada da un autocarro che proveniva in direzione opposta ed avendo tentato una spericolata manovra di rientro, gli autisti perdevano controllo dell’auto che usciva di strada e, dopo essersi capovolta, collideva contro un albero latistante il tratto viario.

Egli era condannato dal Tribunale di S.M. Capua Vetere il 26.5.2009 e la condanna era confermata il 23.3.2010.

Il ricorso interposto avverso la condanna lamenta:

– l’erronea applicazione della legge penale non ravvisandosi nella dinamica del fatto la possibilità di previsione e di evitabilità dell’evento mortale, nè i giudici hanno stabilito in quale momento l’esito letale sarebbe stato prevedibile dal prevenuto, non essendo ammissibile criterio di imputazione quello della colpa presunta;

– l’erronea applicazione della legge penale per difetto di contestazione poichè la sentenza attribuisce all’imputato la condotta di resistenza consistita nel procedere con manovre a zig zag, e non come è dato leggere nel capo di imputazione, nel tentativo di speronare l’autovettura della polizia, circostanza mai verificatasi poichè le due automobili non vennero mai a collisione.
Motivi della decisione

Deve premettersi che la contravvenzione all’art. 116 C.d.S., è divenuta cosa giudicata, non essendo stata fatta oggetto di impugnazione.

Per ciò che trae all’addebito di cui all’art. 586 c.p., è infondata la censura dell’imputato.

La configurabilità dell’ipotesi criminosa in discorso presuppone, in relazione alla conseguenza ulteriore della morte o della lesione, la mancanza di ogni profilo di volontarietà, anche indiretta e, dunque, una condizione psicologica incompatibile con la previsione ed accettazione dell’evento diverso, che qualificano la responsabilità a titolo di dolo.

Tuttavia, come affermato da Cass. Sez. Un., 22.1.2009, Ronci, CED Cass. 243381, si deve ritenere sussistente la penale responsabilità soltanto allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di "prevedibilità" della morte o delle lesioni, si da potersene dedurre una forma di "responsabilità per colpa" (riconducibile al paradigma di responsabilità "personale", sancito dall’art. 27 Cost.). Non si tratta, quindi, di giudizio reso in ragione del mero rapporto di causalità materiale (purchè non interrotto ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 2, da eccezionali fattori eziologici sopravvenuti) fra la precedente condotta e l’evento diverso e ulteriore.

Nel caso in esame, la modalità di guida spericolata posta volontariamente in essere dal ricorrente, al solo scopo di sottrarsi all’inseguimento dell’auto della Polizia, integrava – per quanto è dato leggere in atti – un comportamento gravemente rischioso, in considerazione del tratto stradale, dell’elevata velocità nel centro abitato di (OMISSIS) (Sent. pag. 3), nel sorpasso su cavalcavia con occlusione della visuale, in strada cadenzata da molteplici tornanti, priva di guard rail, ecc..

La rappresentazione che gli agenti di polizia per adempiere al servizio di arresto del veicolo che circolava in maniera chiaramente azzardata, era indubitabilmente immediata, come compiutamente già rilevato dai giudici del merito, nel richiamo a plurime pronunce del giudice di legittimità, ciononostante il prevenuto prosegui nella sua azione (essendo scopo del ricorrente quello di staccarsi dagli inseguitori).

Priva di interesse (e non presentata con il gravame di appello) è la censura del successivo mezzo: non soltanto non vi è stata radicale immutazione di addebito (quale soltanto può integrare la patologia processuale), ma i giudici hanno esaminato lo svolgimento dell’azione ed hanno evidenziato i profili di gravissima colpa, i quali prescindevano dal tentativo di speronamento (intento, peraltro, compatibile con lo sviluppo dell’azione), ed hanno evidenziato aspetti contestati nei capi di imputazione sub a e sub b) dell’epigrafe, con ciò non esulando dal perimetro dell’accusa originaria. Inoltre il M. ha potuto capacitarsi dell’accusa durante il prosieguo del processo,come dimostrano anche gli atti di impugnazione e tanto esclude la lesione al contraddittorio.

Dal rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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