Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8678

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da M.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bergamo n. 211/8/2000 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 1989, su ricavi non dichiarati per L. 655.377.000, in capo all’impresa individuale Poker Coop di cui il M. era titolare. La CTR riteneva che la sparizione di merce per il suddetto importo dall’azienda non fosse elemento sufficiente a comprovare l’avvenuta alienazione dei beni con relativo ricavo; e ciò anche considerando che il M. aveva comprovato di avere ceduto l’azienda terzi, senza percepirne il corrispettivo, tanto da avere intentato a tale fine un’azione giudiziaria.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.
Motivi della decisione

Inammissibile è il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel precedente giudizio. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

Nel merito l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, art. 2697 c.c., artt. 2727 e 2729 c.c. dei principi generali di contabilità fiscale e di reddito di impresa, del combinato disposto delle riferite fonti. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia.

"Secondo la CTR quanto dimostrato dal contribuente varrebbe a superare l’operato dell’Ufficio; ma secondo la C.T.R. il contribuente dimostra di avere ceduto vero prezzo i beni ma di …quanto ritenuto dimostrato dalla CTR confermava e non superava l’operato dell’Ufficio … Nell’affermare che il M. "nulla ha dimostrato" e dopo una serie di argomentazioni tese a dimostrare la inesistenza della cessione, conclude "se la CTR avesse considerato tutto guanto precede avrebbe concluso che controparte non aveva dimostrato alcunchè che inficiasse la presunzione di vendita – nel 1988 dei surriferiti beni per il loro valore risultante dalla contabilità … e avrebbe confermato i ricavi accertati …".

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 10 e 39; D.P.R. n. 471 del 1997. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia. La CTR, nel non confermare le sanzioni irrogate, non avrebbe considerato la imputabilità al M. dell’omessa dichiarazione dei redditi conseguiti nel 1988.

Le censure di violazione di legge sono inammissibili in quanto prive della specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.

Inammissibili sono altresì le censure in ordine alla motivazione perchè prive di una precisa indicazione delle carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione (Sentenza n. 12052 del 23/05/2007).

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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