Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-02-2011, n. 7444 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.R. è stato condannato quale responsabile di bancarotta fraudolenta documentale nella sua veste di accomandatario di S.a.s GALVINOL, dichiarata fallita in (OMISSIS). Gli si contesta la sottrazione del compendio documentale, falsamente occultata dalla denuncia i furto dell’automobile in cui egli, asseritamente, l’aveva riposta.

In entrambe i gradi del merito egli è stato condannato ed avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, del 30.4.2009, egli ha interposto ricorso dolendosi:

– dell’erronea applicazione della legge penale poichè, alla luce della modifica dell’art. 1 L. Fall., egli non disponeva più della qualifica di imprenditore soggetto a procedura concorsuale;

– travisamento della prova nell’avere affermato che il P. aveva ammesso di fronte agli organi concorsuali di avere sottratto il corredo contabile, essendosi egli limitato ad asserire al curatore che si sarebbe preoccupato di reperirli;

– carenza della motivazione circa l’elemento psicologico del reato;

– carenza della motivazione circa l’omessa derubricazione del fatto in quello previsto dall’art. 2171. L. Fall..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e non viene accolto, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Il primo motivo è infondato alla luce della decisione delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 28.2.2008, Niccoli) che ha escluso ulteriore sindacato nel giudizio relativo a reati di bancarotta da parte del giudice penale sulla sentenza dichiarativa di fallimento, non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa, ma anche quanto ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste dall’art. 1, L. Fall. per la fallibilità dell’imprenditore, sicchè le modifiche apportate alla L. Fall., art. 1 ad opera del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 1 e poi del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso.

Attiene al fatto, ed è manifestamente infondata, la censura di travisamento della prova da parte dei giudici di merito, i quali pervengono all’assunto di penale responsabilità sulla base di più complessa e ragionevole motivazione, rispetto a quanto evidenziato dal ricorrente: la successione di giustificazioni circa la scomparsa del corredo contabile, una diversa dall’altra, e l’inverosimiglianza di quella che ascrive al furto della vettura la mancata produzione dei documenti sono chiaramente alternative alla ben più plausibile lettura fornita dalla decisione impugnata.

Sull’elemento psicologico del reato non risulta specifico motivo di gravame e, soprattutto, l’ampia motivazione che descrive l’artificiosa giustificazione sulla mancata consegna del corredo contabile, adempiono all’onere motivazionale; del resto vi è menzione nella decisione impugnata della probabile finalità di siffatto comportamento illecito, con richiamo alla mancata spiegazione della sparizione di cespiti attivi già appartenuti al patrimonio sociale.

Osservazioni che rispondono anche al successivo mezzo, ostando alla "derubricazione" del fatto la consapevole e prava condotta di impedire l’accertamento sulla propria condotta di gestione, non già la negligente o inavvertita trascuratezza nella omessa consegna dei documenti in risposta all’istanza del curatore.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *