Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-02-2011, n. 7442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

BR.Mi. e C.D.S.F. sono stati tratti a giudizio avanti il Giudice di Pace di Perugia per rispondere dei reati di ingiurie e minaccia commessi in danno di B.A. il quale aveva sporto querela nei confronti dei predetti per i menzionati illeciti e si era di poi costituito parte civile. Il Giudice – all’esito della costituzione di parte civile – ha prosciolto entrambi per difetto di valida querela, con Sentenza del 13.6.2008 (separando la posizione processuale di costui, pur egli incolpato di ingiurie, reciprocamente dirette verso gli attuali imputati).

Interpone ricorso la difesa del B. riproponendo le eccezioni già avanzate in fase di giudizio e, segnatamente l’erronea dichiarazione di invalidità della querela perchè, pur in mancanza delle firma in calce alla stessa, poichè l’atto era stato personalmente depositato dal querelante ed in calce al medesimo si leggeva il timbro della Questura a conferma della identificazione della persona, nonchè verbale di presentazione dell’atto, con le generalità del B., atto apposto sull’ultima pagina del documento originale (che così veniva a costituire un fascicolo comprensivo anche di atti di Pg portanti anch’essi le generalità del ricorrente e gli estremi della patente di guida del predetto). Errata è, dunque, la conclusione del Giudice per cui difetta l’accertamento della provenienza della querela, quando i dati annotati sono del tutto esaurienti per l’identificazione del soggetto; in ogni caso, l’assenza dei dati identificativi non determina nullità o inammissibilità dell’atto, ma mera irregolarità.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, poichè tale è – per difetto d’interesse – il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile allo scopo di rimuovere una pronuncia penale di improcedibilità per inammissibilità della querela, in quanto tale pronuncia, non coinvolgendo il merito dei rapporti patrimoniali tra le parti, non impedisce al giudice civile di conoscere senza vincoli le conseguenze dannose derivanti dal fatto, hi difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, la sentenza ancorchè venisse accolto il ricorso della parte civile, potrebbe solo comportare l’annullamento con rinvio al giudice civile, per la decisione sulle pretese risarcitorie, le quali non sono pregiudicate, comunque, dalla causa del proscioglimento, essendo permanente la facoltà della parte di adire la causa civile (cfr. Cass. pen., sez. 4, 14 ottobre 2008, Pirovano, Ced Cass., rv. 241758; Cass. Sez. 5, 18 febbraio 2008, Baroni, CED Cass. 239388).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di Euro 300 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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