T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 24-02-2011, n. 1101 autonomia locale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto parte ricorrente di essere dirigente del Comune di Pomigliano d’Arco con inquadramento nella 1^ qualifica dirigenziale preposto alle sezioni contabilità finanziaria e paghe, tributi, economato e contabilità fiscale. Dal 30/6/1988 all’ottobre 1990 il ricorrente percepiva tra indennità di coordinamento e di presenza, compenso incentivante e compenso per straordinario Lire12.500.000 annue, ma con l’entrata in vigore del DPR n.333/1990 ai dirigenti è stata riconosciuta un’indennità di funzione variante da 0,1 a 1 dello stipendio iniziale che assorbe quelle di presenza e di coordinamento ex art.34, comma 1, del DPR n.268/1987. Invece il Comune ha omesso di determinare in via preventiva i parametri e senza garantire alcuna trasparenza con la Delibera di Giunta impugnata ha riconosciuto un’indennità di funzione pari al coefficiente 0,1.

Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.38, comma 4, del DPR n.333/1990, nonché l’eccesso di potere.

2. La Sezione ritiene in via preliminare di riaffermare (ex multis, 12.6.2008, n.5861; 28.3.2002, n.1699; 18.7.2000, n.2843) che l’art.38 del DPR n.333/1990 ha previsto per i dirigenti del comparto del personale delle autonomie locali l’erogazione di un’indennità di funzione a fronte dell’effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali. Tale emolumento viene determinato in misura variabile tra un massimo pari all’ammontare dello stipendio iniziale ed un minimo pari ad un decimo del medesimo; l’individuazione dei coefficienti dell’indennità da attribuire alle diverse funzioni è demandata all’Ente locale, tenuto a prefissare preventivamente i parametri di riferimento ed i criteri di valutazione, opportunamente graduati in relazione al coordinamento di attività, all’importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi, alla rilevanza dell’attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi, alla disponibilità richiesta in relazione all’incarico conferito. A tal fine le Amministrazioni debbono provvedere a determinare preventivamente i parametri di riferimento ed i criteri per l’individuazione dei coefficienti di indennità per le diverse funzioni, garantendo obiettività e trasparenza ed osservando gli elementi di valutazione indicati dal Legislatore, quali sono il coordinamento delle attività di direzione, la direzione di struttura, la direzione di progetto, l’attività di studio, di consulenza propositiva, di ricerca, di vigilanza, di ispezione, di assistenza, il carico di lavoro.

3. Con riguardo specifico alle censure sollevate da parte ricorrente, va evidenziato che la giurisprudenza (ex plurimis, Cons. Stato, V, 23.6.2005, n.3348; 16.9.2004, n. 6024; T.A.R. Veneto, II, 5.5.2004, n.1343) ha chiaramente affermato che, in simili circostanze, la valutazione operata dall’Amministrazione è espressione di ampia discrezionalità, trattandosi di ponderare, in rapporto ai compiti assegnati al dirigente nell’ambito del Servizio cui è stato preposto, la rilevanza maggiore o minore dell’attività ivi svolta nel più ampio contesto delle funzioni svolte dall’Amministrazione comunale. L’attribuzione dei punteggi appartiene dunque alla discrezionalità propria dell’Ente e non necessita che siano esplicitate le ragioni giustificative, se non quando il punteggio è strumentale alla comparazione di più aspiranti alla medesima posizione di lavoro, situazione, questa, estranea alla presente fattispecie che attiene all’attribuzione di un emolumento economico, quale appunto l’indennità accessoria al trattamento economico di dirigente.

3.1 L’individuazione da parte dell’Amministrazione dei diversi coefficienti, determinati tra un minimo ed un massimo in rapporto all’attività svolta dal dirigente ed all’importanza della struttura cui lo stesso è preposto, costituisce in altri termini esplicazione di valutazioni ampiamente discrezionali, di per sé non sindacabili in sede giurisdizionale, se non in quanto tali valutazioni appaiano assunte con evidente irrazionalità e senza supporto logico (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 16.10.1995, n. 365; T.A.R. EmiliaRomagna, Parma, 19.4.1999, n. 201). Ne deriva che, laddove il giudizio non appaia palesemente illogico o irrazionale, lo stesso non è suscettibile di sindacato di merito, essendo frutto di una valutazione propria dell’Amministrazione che di per sé, una volta attribuito un determinato coefficiente, non richiede ulteriore supporto motivazionale.

4. Il Collegio ritiene però che, nel caso di specie, rilevi piuttosto l’omessa specificazione da parte dell’Amministrazione dei criteri di valutazione, da graduarsi in ragione del coordinamento di attività, dell’importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi, della rilevanza dell’attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi, della disponibilità richiesta in relazione all’incarico conferito. In tal senso va censurato l’operato dell’Ente nella misura in cui non ha provveduto ad individuare i criteri per determinare l’indennità di funzione partendo dal coefficiente base 0,1 – che è quello che spetta al funzionario della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff (art. 38, comma 3); in definitiva il Comune intimato avrebbe dovuto prevedere, ad esempio, voci quali "carico di lavoro", "produttività", "miglioramento dell’efficienza dei servizi" o "raggiungimento o meno degli obiettivi programmatici individuati nel bilancio" ciascuna delle quali, se riconosciuta al singolo dirigente, comporta un maggior coefficiente di indennità di funzione (TAR Umbria, 8.1.2009, n.1).

Peraltro non va ignorato come tale omissione integri una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere all’individuazione del coefficiente da applicare nel caso concreto, non potendosi in alcun modo prescindere da parametri predeterminati in assenza dei quali ogni valutazione risulta arbitraria ed irrimediabilmente illegittima.

4.1 La Sezione ritiene, dunque, di censurare l’omessa determinazione in via preventiva dei citati parametri e di annullare il provvedimento impugnato nella misura in cui ha riconosciuto in maniera indiscriminata un’indennità di funzione pari al coefficiente 0,1 senza che ciò, naturalmente, possa comportare automaticamente il riconoscimento del diritto di parte ricorrente al coefficiente massimo proprio perché, essendo mancata la ponderazione, in rapporto ai compiti assegnati ai singoli dirigenti nell’ambito del Servizio cui sono stati preposti, della rilevanza maggiore o minore dell’attività ivi svolta nel più ampio contesto delle funzioni svolte dall’Amministrazione comunale, si impone da parte di quest’ultima una rivalutazione, se del caso, anche in peius della singola posizione di parte ricorrente.

5. In conclusione per i motivi dianzi esposti il ricorso va accolto nei limiti indicati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la Delibera di Giunta oggetto di impugnazione.

Condanna il Comune di Pomigliano d’Arco al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 700,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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