Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-02-2011, n. 7440 Falsità in scrittura privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

D.D. è imputata del delitto di cui all’art. 485 c.p., per avere apposto la falsa firma della zia " D.O." (classe (OMISSIS)) sulla comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria e per avere quindi fatto uso del predetto documento nel giudizio civile in corso.

Con concessione di attenuanti generiche, la stessa fu condannata dal Tribunale di Palermo alla pena, condizionalmente sospesa, ritenuta di giustizia (sentenza 13.1.2009); in applicazione dell’indulto, la predetta pena fu dichiarata estinta.

La CdA di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione degli artt. 485, 493 bis e 120 c.p., per essere stata la querela proposta non dalla D.O., ma dalle controparti della imputata nel giudizio civile.

Secondo il ricorrente, titolare del diritto di querela è solo la persona la cui firma è stata falsificata. L’assunto è confermato dalla legge che ha introdotto l’art. 493 bis c.p., il quale ha innovato la disciplina della punibilità/procedibilità dei delitti relativi alla formazione ed all’uso di scritture private.

D’altra parte, la natura plurioffensiva dei delitti di falso è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità unicamente con riferimento al falso in atto pubblico.

In caso di falsificazione di una scrittura privata, viceversa, l’interesse alla veridicità ideologica o alla integrità materiale dell’atto deve ritenersi inerire alle persone danneggiate e, dunque, innanzitutto, al titolare del diritto del quale vi è stata disposizione.

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del grado.

Non corrisponde al vero l’affermazione in base alla quale i delitti di falso pliurioffensivi sarebbero solo quelli aventi ad oggetto un atto pubblico.

Hanno invero ritenuto le SS.UU. di questa Corte (sent. n. 46982 del 2007, ric. Pasquini, RV 237855) che i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente, non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di PO dal reato.

Per altro, per quanto specificamente riguarda la falsità in scrittura privata, recente giurisprudenza (ASN 2010000582 – RV 246264) ha chiarito che PO del delitto predetto, come tale legittimata alla presentazione della querela, è, non solo la persona della quale sia stata falsificata la firma, ma anche ogni altro soggetto che abbia ricevuto danno per l’uso che in concreto sia stato fatto della scrittura, richiedendosi per la consumazione del delitto anche l’uso della scrittura falsificata. E, d’altra parte, anche in precedenza (ASN 199805414 – RV 209884), era stato chiarito che il delitto di falso in scrittura privata, previsto dall’art. 485 c.p., proprio in quanto richiede per la sua consumazione, non soltanto l’attività di formazione di una scrittura privata falsa o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata, comporta che PO – come tale legittimata alla presentazione della querela – sia, non solo la persona della quale sia stata falsificata la firma, ma anche ogni altro soggetto che abbia ricevuto danno, proprio per l’uso che, in concreto, sia stato fatto della scrittura.

Può dunque concludersi che, mentre la natura plurioffensiva per i reati di falso, in generale, è stata ritenuta dalla giurisprudenza, in via interpretativa, per quel che riguarda il falso la cui punibilità è subordinata all’uso del documento falsificato, la natura plurioffensiva è in re, perchè è solo con l’uso che si produce l’effetto dannoso.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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