T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 24-02-2011, n. 1145 ordinanze Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Col ricorso introduttivo M.I. impugna il provvedimento del Comune di Gragnano col quale gli è stata ordinata la demolizione di opere eseguite senza titolo edilizio e consistenti nella "realizzazione di pareti perimetrali in blocchi di lapil cemento con due avvolgibili in ferro e tre finestre in alluminio anodizzato ad una esistente copertura in lamiere grecate sostenuta da pilastri in legno e tubolari in ferro con un massetto esterno di mq. 32.00 circa".

L’impugnativa censura: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria, in quanto l’area indicata nell’ordine demolitorio e sulla quale insisterebbe l’abuso, catastalmente indicata al foglio 9, particella 547, non è di proprietà del ricorrente né da questi posseduta o detenuta; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, violazione degli artt. 38 e 44 l. n. 47/1985, dell’art. 32bis del Regolamento edilizio comunale, dell’art. 3 l. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria, in quanto, anche ove le opere in questione dovessero riferirsi al laboratorio artigianale del ricorrente (insistente su area al f. 8 p. 1549), l’illegittimità del provvedimento gravato sarebbe patente, non essendo stata previamente esitata la domanda di condono edilizio presentata per il predetto locale il 20.2.1995 ai sensi della legge n. 724/1994; e, comunque, in quanto le opere in questione, per la loro natura ed entità, sarebbero assentibili mediante d.i.a. e, pertanto, suscettibili di essere sanzionate solo pecuniariamente; inoltre, il R.E.C. consente, all’art. 32bis, l’esecuzione di opere di protezione e manutenzione di manufatti per i quali pende domanda di condono; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, non essendo stato effettuato l’avviso di avvio del procedimento.

Si è difeso il Comune di Gragnano deducendo l’infondatezza nel merito dell’impugnativa e, segnatamente, precisando come l’istanza di condono formulata dal ricorrente riguardasse la sola tettoia e non anche il successivo intervento di completamento per adibirlo ad attività artigianale.

Con ordinanza cautelare del 15.7.2010, la Sezione ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione.

Con motivi aggiunti, M.I. ha successivamente gravato il provvedimento tacito di reiezione della richiesta di accertamento di conformità, ex art. 32bis del R.E.C., frattanto depositata presso il Comune di Gragnano il 25.5.2010 relativamente alle opere abusive realizzate alla via dei Pastai, f. 8, p. 1549.

Il ricorrente censura la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 32bis del Regolamento edilizio comunale, degli artt. 24, 97 e 113 Cost., la violazione dei principi generali in materia, il difetto assoluto di motivazione ed istruttoria, in quanto il provvedimento silenzioso di rigetto, formatosi a suo dire ai sensi dell’art 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, non farebbe venir meno l’interesse ad ottenere una pronuncia espressa che contenga le ragioni esplicite del diniego, per come si evincerebbe anche dal tenore dell’art. 43 della l.r.c. n. 16/2004 che qualificherebbe come inadempimento il silenzio serbato dalla p.a. sull’istanza di sanatoria.

Il Comune di Gragnano ha chiesto il rigetto anche di questa impugnativa.

Entrambe le parti hanno ulteriormente interloquito. Il Comune, rilevando come la pratica di condono edilizio, nonostante numerosi solleciti, non fosse mai stata integrata dallo I. con grafici e documentazione fotografica; il ricorrente, depositando una integrazione della domanda di condono, effettuata presso il Comune di Gragnano il 13.12.2010.

All’esito della odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso introduttivo va accolto, non avendo il Comune di Gragnano definito l’istanza di condono (anche per eventuale incompletezza della documentazione più volte richiesta) prima di emanare l’ordine di demolizione.

Ed infatti, questa Sezione (cfr. sent. 15 gennaio 2010, n. 140) ha già avuto modo di chiarire che "l’ordine di demolizione adottato in pendenza di istanza di condono edilizio è illegittimo perché in contrasto con l’art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria. Pertanto, l’Amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell’opera edilizia abusiva, anche perché il provvedimento di demolizione non può costituire implicito rigetto della domanda di condono, stante l’art. 35, comma 15, l. n. 47 del 1985 che impone la notificazione espressa del diniego al richiedente".

Né in contrario può valere la deduzione difensiva del Comune di Gragnano circa il fatto che la domanda di condono del ricorrente riguarderebbe la sola tettoia e non anche il successivo intervento di completamento per adibire il manufatto ad attività artigianale. Ed infatti, dalla copia dell’istanza di condono versata in atti (sia originaria che ad integrazione) risulta che questa è stata formulata relativamente "ad un locale a piano terra da adibire ad attività artigianale", cosicché la descrizione delle opere abusivamente realizzate effettuata nel provvedimento e, in particolare, la realizzazione di pareti perimetrali in blocchi di lapil cemento appare coperta dalla predetta istanza.

Discende da tanto l’annullamento dell’atto gravato.

Vanno invece dichiarati inammissibili i motivi aggiunti.

Ed infatti, il ricorrente il 25.5.2010 ha depositato presso il Comune di Gragnano istanza di "d.i.a. in sanatoria ai sensi dell’art. 32bis del Regolamento edilizio comunale" il quale consente l’esecuzione di opere di protezione e manutenzione di manufatti per i quali pende domanda di condono.

Così qualificata, tale istanza deve intendersi presentata ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, appunto, disciplina la d.i.a. in sanatoria.

In tal caso, la procedura attivata, per quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 37 ("ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio"), non è suscettibile di definizione tacita, sia perché la norma, a differenza che per l’art. 36 del medesimo testo unico, non prevede esplicitamente una ipotesi di silenzio significativo, sia perché la stessa stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con il quale il responsabile del procedimento stabilisce la somma che il responsabile dell’abuso deve versare in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio (cfr. in termini Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 21844).

Il ricorrente, di conseguenza, avrebbe dovuto eventualmente censurare la condotta omissiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio inadempimento e non anche gravare un silenzio significativo che non si è mai perfezionato.

Ritiene infine il Collegio che l’esito processuale giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla l’ordine di demolizione con esso gravata;

– dichiara inammissibili i motivi aggiunti;

– compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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