Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8670 Accertamento Imposta reddito persone giuridiche Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la decisione della Commissione tributaria centrale indicata in epigrafe, con la quale, rigettando il ricorso dell’Ufficio contro sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Sassari, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento con cui, ai fini IRPEG ed ILOR per l’anno 1978, era stata rettificata, con metodo induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, a seguito della mancata allegazione del bilancio, la dichiarazione della SA.R.CO.NA s.p.a., a titolo di plusvalenza derivante da acquisto di complesso aziendale.

La Commissione centrale ha ritenuto che, all’epoca in cui era stato formato l’avviso di accertamento, l’Ufficio avesse piena contezza del bilancio, pur tardivamente approvato, e non fosse, pertanto, legittimato ad effettuare l’accertamento prescindendo dalle risultanze del medesimo, ma eventualmente disattendendone le singole poste e ricorrendo a presunzioni dotate dei requisiti di legge.

2. La società contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo formulato, i ricorrenti, denunciando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. b), (nel testo applicabile ratione temporis) e vizio di motivazione, censurano la suddetta rado deciderteli, osservando che, in forza della norma citata, nessuna rilevanza può essere attribuita, al fine di escludere il potere dell’Ufficio di avvalersi dell’accertamento induttivo, alla circostanza che alla dichiarazione dei redditi sia allegata una "bozza" (o un "progetto") di bilancio, anche se successivamente quest’ultimo sia stato approvato e prodotto.

2. Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. b), (lettera abrogata dall’art. 8 del D.Lgs. n. 241 del 1997, con effetto per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1998) prevedeva, tra le ipotesi in presenza delle quali l’Ufficio poteva procedere ad accertamento induttivo – cioè sulla base delle notizie e dei dati comunque raccolti e con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e anche di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. -, quella in cui alla dichiarazione non fosse stato "allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite".

Premesso che ovviamente la norma faceva riferimento al bilancio regolarmente approvato e che quindi non era certo possibile equiparare a tale atto un mero "progetto", o una "bozza", deve ritenersi che la mancata allegazione legittimasse, di per sè, l’Ufficio ad emettere un accertamento induttivo, in quanto circostanza evidentemente ritenuta dal legislatore – con previsione discrezionale certamente non irragionevole – un indice di anomalia nella gestione societaria, tale da configurare, al pari delle altre ipotesi previste dal citato art. 39, comma 2 una irregolarità particolarmente grave (rispetto a quelle, meno gravi, contemplate dal comma 1 della norma), idonea quindi ad autorizzare l’amministrazione a procedere in via induttiva.

In tale ottica non assume, pertanto, rilievo la circostanza che, al momento dell’emissione del provvedimento impositivo, l’Ufficio fosse pervenuto in possesso del bilancio, a seguito della sua tardiva approvazione e trasmissione.

Va poi ricordato che, secondo i principi generali della materia e in mancanza di espressa previsione contraria, il contribuente è abilitato ad opporre, alle presunzioni iuris tantum addotte dall’Ufficio nell’accertamento induttivo, tutte le prove contrarie che egli sia in grado di fornire (anche, in particolare, sulla base della documentazione originariamente mancante, in virtù del principio generale della emendabilità ed integrabilità delle dichiarazioni fiscali: cfr, Cass. n. 3304 del 2004).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *