Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8666

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 20.1.05 la Commissione Tributaria Regionale di Torino, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso proposto dalla Coopercredito spa contro il diniego opposto dall’Agenzia del Territorio alla istanza di rimborso proposta dalla stessa Coopercredito in relazione alla somma riscossa dall’Agenzia a titolo di imposta ipotecaria per l’iscrizione di una ipoteca giudiziale.

L’ipoteca era stata accesa a garanzia del credito recato da un decreto ingiuntivo emesso a favore della Coopercredito nei confronti della Società Cooperativa Il Gruppo della Rocca, e dei relativi fideiussori, per il pagamento del saldo debitorio di un conto corrente bancario. La Coopercredito assumeva che l’imposta ipotecaria non era dovuta in quanto l’iscrizione dell’ipoteca assisteva un credito derivante da una operazione di finanziamento, effettuata mediante scoperto di conto corrente, a favore di una società cooperativa e, pertanto, era esente da imposta a mente del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4, che estendeva al credito alla cooperazione i benefici fiscali previsti dall’art. 15 dello stesso D.P.R. a favore del credito a medio/lungo termine. Secondo la contribuente, il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4, sarebbe stato applicabile alla fattispecie, ancorchè abrogato dalla L. n. 146 del 1998, art. 7 perchè quest’ultima legge era entrata in vigore dopo la stipula del contratto di finanziamento da cui era sorto il credito azionato con il decreto ingiuntivo sulla cui base era stata iscritta l’ipoteca; a nulla rilevando che sia l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, sia l’emissione del decreto ingiuntivo costituente il titolo di tale iscrizione, fossero invece successivi all’entrata in vigore della L. n. 146 del 1998.

La Commissione Tributaria Regionale ha motivato l’accoglimento delle domanda della Coopercredito rilevando che – premesso che doveva ritenersi provato per tabulas che l’operazione di finanziamento da cui era derivata l’iscrizione ipotecaria rientrava nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4 – il beneficio previsto da quest’ultima disposizione (consistente, osservava la Commissione Tributaria Regionale, nella esclusione dell’imposta ipotecaria a fronte del pagamento, effettuato a monte, di una imposta sostituiva) doveva ritenersi inattingibile da parte di modifiche normative, non dichiarate espressamente retroattive, successive all’erogazione del finanziamento.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione la Agenzia del Territorio su un unico complesso motivo, l’intimata Banca Nazionale del Lavoro spa, incorporante della Coopercredito spa, si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 1.2.2011, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione

Con un unico complesso motivo – intitolato Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15, 16 e 17.

Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Nullità della sentenza. Violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi afferenti la ripartizione dell’onere probatorio. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la difesa erariale muove in sostanza due censure alla sentenza impugnata.

Con la prima censura la ricorrente denuncia un vizio di extrapetizione, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe fondato la decisione di accoglimento della domanda di rimborso dell’imposta ipotecaria sul presupposto dell’avvenuto versamento, da parte della contribuente, dell’imposta sostituiva; in tal modo ponendo a base della decisione un titolo, il pagamento dell’imposta sostituiva, non dedotto nell’istanza di rimborso nè discusso in primo grado.

Con la seconda censura la ricorrente denuncia la violazione dei principi in materia di riparto dell’onere della prova, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto provato l’avvenuto versamento dell’imposta sostitutiva senza che alcuna prova fosse stata al riguardo fornita dalla Coopercredito, che avrebbe avuto il relativo onere.

Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili di censura in cui si articola, in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Al riguardo si osserva che la Commissione Tributaria Regionale ha affermato che la Coopercredito ha diritto al rimborso dell’imposta ipotecaria non perchè abbia pagato l’imposta sostitutiva, ma perchè il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell’abrogazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4, disposta dalla L. n. 146 del 1998, art. 16, n. 4.

Il riferimento all’imposta sostituiva che si legge nella sentenza impugnata (vedi pag. 2 della sentenza: "orbene se nessun dubbio può sussistere circa le specialità della regolamentazione in materia di crediti alla cooperazione vigente D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16 talchè il pagamento dell’imposta sostitutiva effettuato a monte escludeva l’applicabilità della norma a carattere generale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990 destituendo di rilevanza il momento eventuale e successivo dell’iscrizione dell’ ipoteca, allora non pare potersi dubitare in ordine alla intangibilità di situazioni legittimamente definite in epoca precedente l’intervento di norme modificative") è inserito in un ragionamento di carattere ermeneutico tendente ad illustrare la struttura dell’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, art. 16, n. 4, e art. 17 e la specialità della relativa disciplina ed è finalizzato a dimostrare che detta agevolazione opera anche in relazione alle iscrizioni ipotecarie successive all’abrogazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4 purchè relative a crediti derivanti da rapporti di finanziamento sorti prima di tale abrogazione. La Commissione Tributaria Regionale non ha mai affermato che la Coopercredito ha pagato l’imposta sostitutiva, nè, quindi, che la Coopercredito ha diritto al rimborso della imposta ipotecaria per cui si discute perchè ha pagato l’imposta sostitutiva; ma ha affermato che la Coopercredito ha diritto al rimborso della imposta ipotecaria per cui si discute perchè la stessa è stata versata a tutela di un credito derivante da un finanziamento anteriore all’abrogazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4 ed ha supportato tale affermazione di diritto (non censurata dalla ricorrente) con la considerazione che il meccanismo dell’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, art. 16, n. 4, e art. 17 (ed in particolare il fatto che tale meccanismo preveda il versamento a monte dell’imposta sostituiva) impone di escludere che per i finanziamenti erogati nella vigenza del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4 la disciplina agevolativa possa essere modificata da successivi interventi normativi non espressamente qualificati come retroattivi.

In ricorso va quindi rigettato, perchè fondato su motivi inammissibili, in quanto non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio di legittimità si compensano.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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