Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 25-02-2011, n. 7433 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale S.M. e B.F. furono condannati alle pene di giustizia, in quanto ripetuti colpevoli, entrambi del delitto di tentato furto aggravato in danno dell’azienda agrituristica Mustilli e il solo S. anche di furto aggravato in danno di M.P..

Ricorrono per cassazione, con separati – ma identici – atti, i due imputati e deducono manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, con riferimento al tentativo di furto, della aggravante ex art. 61 c.p., n. 5 e per non aver ritenuto la attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, atteso che all’interno della azienda agrituristica non viveva nessuno e che i beni che i due imputati tentarono di sottrarre erano di valore venale davvero modesto.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sino infondati e devono essere rigettati.

Quanto alla aggravante, la Corte napoletana ha chiarito che avere gli imputati operato nottetempo, vale a dire quando la sorveglianza degli aventi diritto è solitamente più tenue ovvero addirittura assente, rappresenta certamente una modalità operativa che integra gli estremi dell’aggravante contestata.

L’assunto è certamente coretto, posto che, già nel diritto romano, l’aver agito di notte rappresentava una aggravante del furtum e, venendo a tempi più recenti, si è ritenuto (ASN 198202002 – RV 152504) che, per la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 5, non si richiede che la pubblica o privata difesa sia del tutto impossibile, ma che essa sia semplicemente ostacolata (nella specie trattavasi appunto di furto commesso in ora notturna).

Il fatto che i locali nei quali penetrarono gli imputati non ospitassero persone dormienti (dato fattuale affermato dai ricorrenti e non presente in sentenza) non riveste significato dirimente, in quanto l’aggravante sussiste tutte le volte in cui l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona (da intendersi, appunto, anche come assenza di persone sul focus delicti), tali da facilitare il suo compito.

Non sussiste, viceversa, ad evidenza, la circostanza attenuante invocata, atteso che S. e B. tentarono di impadronirsi di un vaso di argento e di due candelabri. Ebbene è noto che la circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 consiste nella causazione di un danno patrimoniale di speciale tenuità, da intendersi come danno di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia lieve (ASN 199001857 – RV 1832285). Tale non può essere il danno causato dalla sottrazione di vasellame di metallo prezioso.

Al rigetto consegue condanna alle spese di ciascun ricorrente.
P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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