T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 153 Atti amministrativi confermativi o non

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente dopo il rigetto con provvedimento del 24.10.1997 dell’istanza di sanatoria di un manufatto non ricorrendo per lo stesso i presupposti di identificazione di civile abitazione, ha formulato in data 23.12.1997 istanza di riesame sostenendo che la presenza dei servizi e le altre caratteristiche dell’immobile sono compatibili con la civile abitazione dello stesso, effettivamente a tal fine utilizzato dal figlio soprattutto durante il periodo estivo.

Col provvedimento impugnato prot. n. 6107 del 16.2.1998 il dirigente del IV Settore Urbanistica e Territorio ha comunicato quanto segue. "visto che gli elementi prodotti non consentono di modificare la determinazione già assunta, si conferma l’atto già espresso e notificato in data 17.11.1997, in quanto si ritiene che l’oggetto della sanatoria non possiede le caratteristiche minime proprie di un immobile adibito a residenza, come risulta da verbale di sopralluogo in data 26.2.1997 ed annessa documentazione fotografica".

Avverso il suddetto provvedimento vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, eccependo l’inammissibilità, del ricorso e, in subordine, chiedendo comunque il rigetto dello stesso.

Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione intimata, deve essere dichiarato inammissibile.

Contrariamente all’assunto di parte ricorrente, l’atto impugnato deve qualificarsi confermativo del precedente provvedimento negativo (24.10.1997), non impugnato nei termini.

A tale conclusione conduce il fatto che non è stata svolta nessuna nuova valutazione, in quanto la risposta all’istanza di riesame si è limitata a confermare il contenuto del precedente provvedimento sulla base del verbale di sopralluogo in data 26.2.1997 già richiamato anche nel precedente provvedimento non impugnato.

In altri termini il riesame non c’è stato, né l’amministrazione aveva l’obbligo di eseguirlo avendo già concluso il procedimento con l’adozione di un atto definitivo non impugnato in termini.

Sul punto si deve precisare che si ha un atto meramente confermativo (la c.d. conferma impropria), come nel caso di specie, quando l’Amministrazione, di fronte ad un’istanza di riesame, si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. Per queste sue caratteristiche, l’atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare. Esso non rappresenta, infatti, un’autonoma determinazione dell’Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell’Amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate. Si ha, al contrario, conferma in senso proprio, quando la p.a. entra nel merito della nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprima in senso negativo (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 aprile 2010, n. 396; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 maggio 2010, n. 1453). Pertanto, il provvedimento di conferma si differenzia dall’atto meramente confermativo per due caratteristiche: perché viene disposta una nuova istruttoria e perché, in seguito ad essa, viene adottato un provvedimento di conferma, che assorbe e sostituisce quello confermato (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 12 luglio 2010, n. 5673).

Né rileva l’eccezione di incompetenza, in quanto, trattandosi di una nota senza valenza provvedimentale, ben poteva essere sottoscritta dal tecnico incaricato anziché dal dirigente del settore.

Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere rigettato in quanto in parte inammissibile, in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta ai sensi di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore del comune di Riccione della somma di Euro 2187,12 (duemilacentottantasette/12) a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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