T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 147 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, non assunto con provvedimento in data 21.12.1995 per mancanza del requisito dell’idoneità fisica, è stato poi ammesso in servizio con decorrenza 1.8.1996 a seguito dell’ordinanza di questo Tribunale n. 312/1996 che aveva accolto l’istanza cautelare avverso il suddetto provvedimento comunale di non assunzione.

Con sentenza n. 51/1998 di questo Tribunale è stato annullato il provvedimento, già sospeso, di non assunzione del 21.12.1995.

In esecuzione della sopracitata sentenza il comune di Bologna, esperiti nuovi accertamenti sull’idoneità del ricorrente, ne disponeva definitivamente l’assunzione confermando quale decorrenza il 1.8.1996 data di effettiva presa del servizio a seguito dell’ordinanza di questo Tribunale n. 312/1996 che aveva accolto l’istanza cautelare avverso il provvedimento del 21.12.1995.

Avverso il suddetto contratto di lavoro è stato proposto il ricorso all’esame n. 1208/1998 con cui vengono dedotti vizi di eccesso di potere e di violazione di legge sotto vari profili e, in sostanza, si chiede la retrodatazione giuridica ed economica della decorrenza del rapporto d’impiego alla data del precedente diniego di assunzione poi annullato dal giudice.

Con provvedimento del 9.10.1998 il comune di Bologna ha disposto la retrodatazione al 21.12.1995 dell’assunzione ai soli fini giuridici.

L’Amministrazione intimata, pertanto, chiede che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse per questo aspetto, mentre ritiene infondata la richiesta di retrodatazione economica in quanto il ricorrente nel periodo non ha prestato servizio.

Ciò posto resta da esaminare la richiesta di retrodatazione ai fini economici della decorrenza del rapporto d’impiego formulata col ricorso a titolo di risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittima decisione del comune poi annullata dal Giudice.

La giurisprudenza in punto di mancata percezione del pieno trattamento economico in conseguenza della ritardata costituzione del rapporto d’impiego a seguito di illegittimo diniego di nomina esclude ogni effetto restitutorio automatico, ma ammette, in astratto, la rilevanza del ritardo ai fini del risarcimento del danno (C. St., VI, n. 3346/2008; C. St., VI, n. 3124/2006).

Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non dimostra né la sussistenza né l’entità del danno subito.

La giurisprudenza ritiene che ai fini dell’accoglimento dell’azione per risarcimento dei danni davanti al giudice amministrativo, l’accertamento dell’ illegittimità dell’atto adottato dall’amministrazione è presupposto necessario, ma non sufficiente, per la configurazione di una responsabilita’, costituendo ulteriori passaggi necessari e progressivi la prova dell’esistenza di un danno – che deve essere fornita dall’interessato – e l’accertamento del nesso di causalità diretta ed immediata tra l’evento dannoso e l’atto o il comportamento ascrivibile all’amministrazione a titolo di colpa o di dolo (si veda tra le tante C. St., V, n. 6797/2010).

Si deve anche aggiungere che, quando la prova della sussistenza del danno è nella disponibilità del ricorrente, il giudice non è tenuto ad integrare le carenze probatorie delle parti (TAR Lazio II, n. 12355 del 20.12.2000).

Nel caso di specie, come si è detto, la richiesta di risarcimento è sprovvista di prova, in quanto non vengono prospettati elementi idonei a dimostrare che nel periodo di cui si tratta il ricorrente non ha svolto o potuto svolgere attività produttive di reddito o di utilità equivalenti.

Conclusivamente, il ricorso n. 1011/2006 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte concernente la richiesta di retrodatazione giuridica dell’assunzione.

Deve essere respinto nella parte concernente la richiesta di risarcimento del danno, nei termini sopra esposti.

Tenuto conto dei caratteri complessivi della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna – Bologna, Sezione Seconda, dichiara il ricorso in epigrafe in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse come precisato in motivazione e lo respinge nella restante parte che riguarda la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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