Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8659 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa ad un accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41-bis di maggior reddito ai fini IRPEF di socio di una società di persone che aveva aderito alla proposta di accertamento con adesione ai sensi del D.L. n. 564 del 19994, art. 3;

visto che il contribuente intimato non si è costituiti;

ritenuto che debba essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato in data successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle Entrate;

considerato che il ricorso è fondato su unico motivo con il quale si censura la sentenza d’appello per aver ritenuto inapplicabile ai soci l’estensione del maggior reddito definito dalla società;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di redditi prodotti in forma associata, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell’IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione, e non della società; detto socio, pertanto, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell’ILOR, è tenuto al pagamento del supplemento d’imposta. Ne consegue che, ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante accertamento con adesione, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 3 (conv. in L. n. 656 del 1994), ai soci deve essere attribuita per la medesima annualità la quota parte dell’imponibile risultante dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo l’imputazione al socio della quota parte del reddito della società corretta applicazione del disposto del citato art. 5; nè assume rilievo, in contrario, il D.L. n. 79 del 1997, art. 9-bis, comma 17, (conv. in L. n. 140 del 1997), il quale, nel fare salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995 ai sensi del predetto D.L. n. 564 del 1994, art. 3 ha come destinatari soltanto i soggetti (nella fattispecie, la società) che hanno provveduto a tale definizione" (Cass. n. 26476 del 2008);

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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