Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8658 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

letto il ricorso dell’amministrazione concernente l’accertamento di un maggior reddito di partecipazione del socio di una società di capitali a ristretta base azionaria, presumendo la distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società;

visto che il contribuente non si è costituito;

ritenuto che debba essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato in data successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

considerato che il ricorso è fondato su due motivi con i quali si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e sotto il profilo del vizio di motivazione per aver escluso la validità della presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base azionaria;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato dato che la sentenza impugnata, esclude che nella fattispecie si possa parlare di distribuzione degli utili al socio esclusivamente in quanto mancherebbe l’accertamento definitivo a carico della società: ma questa Corte ha già avuto modo di affermare che non "occorre che l’accertamento degli utili extracontabili in capo alla società sia definitivo, stante l’indipendenza del giudizio relativo all’accertamento del reddito del socio" (Cass. n. 16885 del 2003).

Quel che è necessario è l’esistenza di una prova contraria offerta dal contribuente in ordine all’avvenuto accantonamento degli utili o al reinvestimento dei medesimi (Cass. n. 16840 del 2008), prova che nella fattispecie non risulta sia stata data;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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