Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8657 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

considerato che il ricorso è fondato su due motivi con i quali si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e sotto il profilo del vizio di motivazione per aver attribuito alla presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base azionaria valore di presunzione iuris et de iure e per aver comunque omesso di valutare la prova contraria offerta dal contribuente e di giustificare le ragioni per le quali l’abbia disattesa; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nè la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili nè il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando nè accantonati nè investiti, siano stati distribuiti ai soci (Cass. n. 18640 del 2008).

La sentenza ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e il ricorso è privo di autosufficienza in ordine alla prova che il contribuente avrebbe offerto e che il giudice non avrebbe valutato in ordine all’accantonamento degli utili o al reinvestimento dei medesimi (questo essendo l’oggetto che la prova contraria doveva avere);

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

ritenuto che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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