Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8655 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che debba essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato in data successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

considerato che il ricorso è fondato su unico motivo con il quale si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e sotto il profilo del vizio di motivazione per aver escluso la validità della presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base azionaria;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione,per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nè la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili nè il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando nè accantonati nè investiti, siano stati distribuiti ai soci (Cass. n. 18640 del 2008). Manca nella sentenza impugnata, da un lato il giusto apprezzamento della presunzione di distribuzione e, dall’altro, la valutazione di una eventuale prova, il cui onere incombe al contribuente, in ordine all’accantonamento degli utili o al reinvestimento dei medesimi;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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