Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 25-02-2011, n. 7422

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

La C.d.A. di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio nei confronti di M.R., confermando nel resto.

Il M. è imputato del delitto ex artt 110 e 624 bis c.p. perchè, viaggiando a bordo di un’auto, strappava la borsa (contenente denaro e documenti) alla PO. Con il ricorso, il difensore deduce violazione di legge in quanto il riconoscimento dell’imputato da parte della PO è stato effettuato sulla base delle foto della carta di identità del M., foto che risale a ben sei anni prima del fatto.

Risulta inoltre che l’azione delittuosa si sia svolta in zona poco illuminata.

La denunziante, inoltre, dichiara di essere in grado di individuare al 60% l’autore del furto, ma poi, nel riconoscerlo in concreto, disse di esser certa al 90%. Detto riconoscimento è dunque inutilizzabile.

Anche la parziale indicazione della targa dell’auto a bordo della quale viaggiava il ladro non può dirsi concludente, atteso che nella medesima zona transitava, in quel periodo, altra auto, il cui conducente si era reso responsabile di uno "scippo".

Tanto premesso, osserva il Collegio che le censure che precedono, tutte iterative di censure già proposte alla CdA (e motivatamente respinte), sono evidentemente articolate in fatto e miranti a sollecitare da parte di questo Giudice di legittimità un riesame nel merito.

Il giudice di appello ha chiarito come, il riconoscimento operato dalla PO non sia stato l’unico elemento valutato in sede di merito e ha ampiamente motivato circa la identificazione del ladro nel M..

Per scrupolo di completezza, si precisa che non sussiste contrasto tra la previsione di riconoscibilità (al 60%) e il concreto riconoscimento (al 90%), ammesso che tali percentualizzazioni abbiano un senso.

La PO, evidentemente, ha ritenuto di avere più della metà delle probabilità di riconoscere l’autore del gesto delittuoso, ma, di fatto, lo ha poi riconosciuto, formulando un giudizio quasi prossimo alla certezza assoluta.

E tale riconoscimento, valutato unitamente agli altri elementi evidenziati dalla Corte romana, ha convinto anche i giudici di secondo grado della colpevolezza del M..

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma a favore della Cassa delle ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 500.

Il ricorrente va inoltre condannato al ristoro delle spese, sostenute in questo grado di giudizio dalla PC, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, nonchè alla refusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, che si liquidano in Euro milleduecento (1.200), per onorari, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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