Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8653 Redditi di lavoro dipendente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

considerato che il ricorso si fonda su unico motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per aver questa ritenuto che il contribuente fosse esonerato dall’obbligo di dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di versare la relativa imposta in quanto gli stessi erano soggetti all’obbligo di ritenuta da parte del datore di lavoro;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui "il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 1, definisca il sostituto d’imposta come colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri … ed anche a titolo di acconto non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d’imposta, e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. In coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva, tale rapporto di solidarietà non da luogo, neppure nel processo tributario, a litisconsorzio necessario, ma, eventualmente, solo a quello facoltativo; ne consegue che, in caso di mancato versamento della ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro, obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente, il quale, ove, viceversa, pretenda il rimborso dell’indebito tributario, può rivolgere la domanda nei confronti del sostituto, oltre che nei confronti dell’Amministrazione erariale" (Cass. n. 8504 del 2009);

ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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