T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 1735 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere stati assunti dal Commissario Straordinario del Governo per la Regione Campania con decreti adottati ai sensi degli artt. 84 e 84 ter della legge n. 219 del 1981, contenenti il rinvio, quanto a disciplina del rapporto, ad apposita convenzione tipo relativa al contratto subordinato a tempo determinato, poi formalizzato nei singoli contratti.

La determinazione del trattamento economico è stata stabilita, in tali contratti, mediante riferimento al trattamento in godimento alla classe iniziale dei livelli funzionaliretributivi corrispondenti alle qualifiche di prima assunzione, individuate con riferimento ai livelli di cui alla legge n. 312 del 1980.

Lamentano i ricorrenti come l’Amministrazione non abbia mai proceduto alla verifica di corrispondenza delle qualifiche, inizialmente attribuite, con i nuovi profili professionali sulla base delle tabelle di equiparazione approvate dall’apposita Commissione Paritetica, né abbia provveduto al loro reinquadramento sulla base di tale verifica di corrispondenza, da condurre anche alla luce della intervenuta attribuzione ai ricorrenti, con provvedimenti formali, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, e ciò nonostante le numerose istanze rivolte in tal senso.

Tali istanze sono state infine rigettate con la gravata nota del 17 gennaio 1994 del Funzionario CIPE, che nel trasmettere la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, afferma la non applicabilità ai ricorrenti della legge n. 312 del 1980 in quanto appartenenti alla diversa categoria del personale assunto e retribuito a contratto e stante l’assenza in capo alla struttura di poteri straordinari che consentano la variazione di posizioni giuridiche ed economiche.

Avverso tali provvedimenti deducono i ricorrenti i seguenti motivi di censura:

1) Violazione di legge (Circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 14 ottobre 1988 n. 23900; art. 57 del D.Lgs. n. 29 del 1993; art. 2103 del codice civile; art. 36 della Costituzione; norme e principi generali in materia di pubblico impiego).

Affermano i ricorrenti la sussistenza di un obbligo per il Funzionario CIPE di procedere al reinquadramento del personale tenuto conto delle mansioni superiori svolte, alla luce dei criteri stabiliti dalla Commissione Paritetica.

2) Violazione di legge (art. 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980, anche in relazione all’art. 84 della legge n. 219 del 1981) – Eccesso di potere per falsità dei presupposti e per travisamento dei fatti.

Affermano i ricorrenti l’applicabilità della legge n. 312 del 1980 al rapporto di lavoro dagli stessi instaurato con il Commissario Straordinario, come desumibile dalla circostanza del riferimento a tale legge nei relativi decreti di assunzione, non potendo ostarvi il loro transito nel ruolo speciale istituito ai sensi della legge n. 730 del 1986.

3) Violazione di legge (art. 57 del D.Lgs. n. 29 del 1993; art. 2103 del codice civile; art. 36 della Costituzione) – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per contraddittorietà ed illogicità manifesta.

Sostengono i ricorrenti che le mansioni superiori svolte sono state conferite con appositi provvedimenti formali adottati nell’esercizio dei poteri attribuiti al Commissario del Governo.

IV – Violazione di legge (art. 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980, anche in relazione all’art. 84 ter della legge n. 219 del 1981, come introdotto dal D.L. n. 19 del 1984, all’art. 11, convertito in legge n. 80 del 1980).

Sostengono i ricorrenti come la loro pretesa all’applicazione della legge n. 312 del 1980 troverebbe fondamento nell’epigrafato art. 84 ter.

Chiedono, quindi, i ricorrenti, l’annullamento dei gravati provvedimenti, nonché l’accertamento del loro diritto ad ottenere il riconoscimento l’inquadramento ex art. 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980 e la corresponsione delle differenze retributive a tale titolo spettanti, oltre accessori.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni sostenendo l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

A seguito di presentazione di regolamento di giurisdizione, con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 134 del 1999 è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Con sentenza dei questo Tribunale n. 14840 del 2002 sono stati disposti incombenti istruttori.

Con note successivamente depositate hanno manifestato la permanenza all’interesse alla decisione del ricorso i ricorrenti M.N., V.C., L.R., P.D.S., J.M., C.M., F.B., D.T., G.A.R., P.N., M.R.L.C., P.F., S.A., A.A., G.V., G.P., G.G., A.L.B., V.P., M.M., R.C., G.S., D.B., A.L., F.G., V.L., S.G., A.D.F., G.R., F.L., G.N., A.A., G.D.F., B.P., A.I., M.C.D.S., D.P., C.M., A.G., A.F.T..

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso gli atti – meglio descritti in epigrafe nei loro estremi – con i quali sono state rigettate le istanze dei ricorrenti volte ad ottenere il reinquadramento ex art. 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980 in virtù delle superiori mansioni ad essi conferite con atti formali, con conseguente corresponsione delle differenze retributive spettanti, oltre a rivalutazione ed interessi.

È altresì proposta azione volta ad ottenere l’accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento del diritto all’inquadramento ex art. 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive maturate al predetto titolo, oltre accessori.

In via preliminare deve rilevare il Collegio che hanno manifestato la permanenza all’interesse alla decisione del ricorso i ricorrenti M.N., V.C., L.R., P.D.S., J.M., C.M., F.B., D.T., G.A.R., P.N., M.R.L.C., P.F., S.A., A.A., G.V., G.P., G.G., A.L.B., V.P., M.M., R.C., G.S., D.B., A.L., F.G., V.L., S.G., A.D.F., G.R., F.L., G.N., A.A., G.D.F., B.P., A.I., M.C.D.S., D.P., C.M., A.G., A.F.T., con la conseguenza che solo nei loro confronti può ritenersi la sussistenza della prevista condizione di procedibilità.

Con riguardo, invece, agli altri ricorrenti – e segnatamente F.A.M., A.R., V.C., F.D.T., E.P., M.S., F.R., R.T.S., R.D., G.O., C.B., N.E., A.S., S.M., M.G., N.D.A., M.M., B.M., L.B., A.C., D.D.M., G.S., A.S., C.R., A.S., V.V., P.C., R.C., A.C., G.D.R., D.A.D.M., F.P.L., G.G., M.G.G., V.M., B.M., G.C., V.C., A.V., A.F., E.M., E.P., G.T., M.G., L.L.S., A.C., I.L., V.F., A.D.P., S.D.V., R.S., M.C., A.G., P.S., P.V., G.E., F.B., A.R., M.Z., F.Z., D.S., C.F., G.M., R.T., M.M., R.M., S.C., P.C., il ricorso deve essere dichiarato perento ai sensi dell’art. 82, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Va invece adottata una decisione nel merito del ricorso con riferimento agli altri ricorrenti che hanno manifestato la persistenza dell’interesse.

Al fine di meglio comprendere l’oggetto delle domande avanzate dai ricorrenti giova precisare che gli stessi sono stati assunti dal Commissario Straordinario del Governo per la Regione Campania con separati decreti adottati ai sensi degli artt. 84 e 84 ter della legge n. 219 del 1981, recante la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, contenente ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

I citati decreti recano il rinvio, per quanto concerne la disciplina del rapporto, ad apposita convenzione tipo relativa al contratto subordinato a tempo determinato, poi formalizzato nei singoli contratti.

La determinazione del trattamento economico è stata stabilita, in tali contratti, mediante il rinvio al trattamento in godimento alla classe iniziale dei livelli funzionaliretributivi corrispondenti alle qualifiche di prima assunzione, individuate con riferimento ai livelli di cui alla legge n. 312 del 1980.

Sulla base dell’indicato rinvio, sostengono sostanzialmente i ricorrenti l’applicabilità nei loro confronti della disciplina dettata dalla citata legge n. 312 del 1980, con conseguente affermata loro spettanza del diritto ad ottenere il reinquadramento nei nuovi profili professionali sulla base delle tabelle di equiparazione approvate dall’apposita Commissione Paritetica, da individuarsi alla luce delle relative corrispondenze e tenuto conto dell’avvenuto svolgimento, sulla base di formali provvedimenti, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita.

Le istanze in tal senso rivolte dai ricorrenti all’Amministrazione sono state rigettate mediante adozione dei gravati provvedimenti, nella considerazione della non applicabilità ad essi della legge n. 312 del 1980 in quanto appartenenti alla diversa categoria del personale assunto e retribuito a contratto ed in ragione dell’assenza in capo alla struttura di poteri straordinari che consentano la variazione di posizioni giuridiche ed economiche.

Così brevemente illustrato l’oggetto della controversia in esame, ritiene il Collegio di dover delibare l’infondatezza del ricorso, il che consente di prescindere dalla disamina dell’ammissibilità della proposizione di un ricorso collettivo laddove la pretesa avanzata trovi fondamento in posizioni individuali e differenziate tra loro.

I ricorrenti sono stati assunti presso la struttura del Commissario Straordinario del Governo per la Regione Campania sulla base di decreti adottati ai sensi degli artt. 84 e 84 ter della citata legge n. 219 del 1981, i quali recano disposizioni per il funzionamento degli organi straordinari.

I contratti di assunzione adottati con riferimento a ciascun ricorrente ripetono, quanto alla disciplina del rapporto, il proprio contenuto dalla convenzionetipo, relativa al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Ciò coerentemente con la natura della struttura commissariale che, in quanto organo straordinario istituito per fronteggiare una situazione di emergenza, non è connotata dal carattere di stabilità, essendo la relativa durata necessariamente connessa alla permanenza delle ragioni della sua istituzione e funzionamento.

La disciplina applicabile al rapporto di lavoro dei ricorrenti con la struttura commissariale, a tempo determinato, è quella risultante dalla normativa di riferimento – segnatamente la legge n. 219 del 1981 – dalla convenzione tipo e dai contratti adottati sulla scorta di quest’ultima, i quali determinano il trattamento economico spettante ai ricorrenti mediante riferimento al trattamento in godimento alla classe iniziale dei livelli funzionali e retributivi corrispondenti alle qualifiche di loro assunzione, come individuati tramite riferimento ai livelli di cui alla legge n. 312 del 1980.

Risulta evidente, quindi, che il rinvio effettuato dai contratti di assunzione dei ricorrenti ai livelli previsti dalla citata legge è limitato ai soli fini della individuazione del trattamento economico spettante per le qualifiche di assunzione, quale parametro di commisurazione di tale trattamento retributivo e non già ai fini dell’estensione a tale categoria di impiego dell’intera disciplina dettata dalla citata legge.

Il mero rinvio, di cui ai contratti di assunzione, ai livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, in quanto finalizzato unicamente alla determinazione del trattamento economico, non implica, quindi, né consente, di ritenere l’applicabilità al rapporto di lavoro dei ricorrenti dell’intero corpus normativo dettato da tale legge, ostandovi l’assetto espressamente impresso al rapporto di lavoro intercorrente con la struttura.

Alla medesima conclusione conduce un’interpretazione di tipo sistematico della fattispecie, posto che laddove si fosse voluto far ricadere siffatti rapporti lavorativi nel perimetro di applicazione della legge n. 312 del 1980 si sarebbe operato, a livello normativo o contrattuale, mediante un diverso criterio di raccordo e di integrale rinvio a tale legge, e non già mediante richiamo alla stessa ai soli fini della determinazione del trattamento economico.

La condotta ricognizione della disciplina regolante il rapporto di lavoro dei ricorrenti, che esclude a monte la possibilità di una generalizzata applicazione agli stessi delle disposizioni dettate dalla legge n. 312 del 1980, rende conto dell’infondatezza delle pretese avanzate dagli stessi volte ad ottenere il loro reinquaramento nelle corrispondenti qualifiche sulla base delle tabelle di equiparazione a tale scopo individuate, il che conduce al conseguente rigetto del ricorso.

La peculiarità della vicenda consente di disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4745/1994 R.G., come in epigrafe proposto, così statuisce:

– lo rigetta con riferimento ai ricorrenti che hanno manifestato la persistenza dell’interesse alla decisione, in motivazione indicati.

– lo dichiara perento con riguardo agli altri ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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