Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 25-02-2011, n. 7525 Remissione del debito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria rigettava la richiesta di remissione del debito avanzata da T.G. osservando che il debito ammontava a oltre 114.000 Euro, ma che le condizioni patrimoniali non consentivano di configurare il requisito delle disagiate condizioni economiche e che le difficoltà di pagamento potevano essere superate con la rateizzazione. Avverso la decisione presentava ricorso la condannata e deduceva carenza di motivazione in quanto le cripti che affermazioni contenute nell’ordinanza non consentivano di rendere comprensibile il ragionamento che aveva indotto il magistrato a respingere l’istanza. In materia di remissione del debito non era richiesta l’indigenza ma venivano in rilievo anche le difficoltà all’esecuzione, anche in presenza dello svolgimento di attività lavorativa, quando il pagamento del debito avrebbe determinato una situazione di indigenza. Nel caso di specie il debitore percepiva uno stipendio di 1800 Euro al mese, era priva di risparmi, possedeva un bene immobile per il quale doveva pagare un mutuo ventennale.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto, oggettivamente, le condizioni patrimoniali della condannata non consentono di ritenere sussistente il requisito delle disagiate condizioni economiche e quindi non richiedeva alcuna motivazione ulteriore. La percezione di uno stipendio netto di 1800 Euro al mese, e la proprietà di un immobile, seppure gravato da mutuo ipotecario, non individua quelle disagiate condizioni economiche che consentono la remissione del debito, tenuto conto della possibilità di accedere alla rateizzazione, adeguabile alle disponibilità economiche dell’istante. La ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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