Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8649 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

rilevato che l’Ufficio IVA di Napoli ha contestato alla srl Pasticceria Internazionale il mancato pagamento dell’intera IVA dovuta per l’anno 1993, recuperando l’imposta con gli interessi e le pene pecuniarie per un totale di L. 19.737.000;

che la contribuente si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che in accoglimento del ricorso ha concluso per la irregolarità della notificazione dell’avviso di rettifica;

che l’Ufficio si è allora gravato alla Commissione Regionale, che dopo aver ribadito la nullità della notificazione dell’avviso perchè compiuta presso l’abitazione del rappresentante legale senza che risultasse alcun tentativo di consegna dell’atto presso la sede sociale ovvero il trasferimento di quest’ultima ad altro indirizzo, ha rigettato l’appello aggiungendo che la presentazione del ricorso non aveva comportato alcuna sanatoria della predetta nullità, in quanto avvenuta solo dopo la scadenza dei termini per la notificazione dell’avviso;

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo 1) che da accertamenti svolti a seguito della presentazione di un’istanza di rimborso era emerso che al civico in cui avrebbe dovuto trovarsi la sede legale della società esisteva unicamente un fabbricato diroccato e disabitato da tempo; 2) che trattandosi di società in liquidazione, risultava comunque legittima la notificazione dell’avviso eseguita direttamente nell’abitazione del liquidatore e 3) che, in ogni caso, la Pasticceria Internazionale aveva proposto ricorso entro il termine stabilito per la notificazione della rettifica sanando, così, ogni eventuale vizio della stessa;

che tali doglianze appaiono manifestamente infondate perchè premesso che la messa in liquidazione della destinataria non costituiva circostanza da sola sufficiente ad esonerare l’Ufficio dall’obbligo di tentare dapprima la notificazione presso la sede sociale (v. art. 145 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis), rimane unicamente da aggiungere che non vi è agli atti la prova della dedotta inesistenza di questa all’indirizzo dichiarato e che, per quanto riguarda la pretesa proposizione del ricorso introduttivo entro il termine fissato per la consegna della rettifica, costituisce un fatto riconosciuto dalle stesse Amministrazioni che tale ricorso è stato proposto il 9/10/1999 e, dunque, dopo la scadenza del quadriennio di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (prorogato solo fino al 30/6/1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 9);

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della intimata.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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