Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 25-02-2011, n. 7524 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta avanzata da O.S. di applicazione della misura dell’affidamento terapeutico, osservando che la condanna in esecuzione era relativa al delitto di spaccio di stupefacenti di lieve entità alla quale era seguita la predisposizione di un programma terapeutico presso una struttura riabilitativa. Rilevava il tribunale che, pur sussistendo tutte queste condizioni, la misura non poteva essere concessa in quanto nel 2009 il condannato aveva abbandonato il medesimo programma e si era allontanato dalla struttura, ricominciando ad assumere stupefacenti e poi assumendo metadone; questa discontinuità andava avanti fin dal 90, e si erano verificati vari episodi di ingresso ed abbandono in comunità terapeutiche. Riteneva che la reiezione della istanza non comportava l’interruzione del programma trattamentale finalizzato alla rieducazione e al recupero, ma serviva a consentire l’effettuazione di un ulteriore periodo di osservazione, tenuto conto della rilevante pericolosità sociale dimostrata e la superficialità con la quale aveva abbandonato i precedenti trattamenti rieducativi. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto il tribunale non aveva valutato la congruità del programma terapeutico ai fini della prognosi di recupero sociale, essendo certo che il programma esisteva così come il suo stato attuale di tossicodipendenza.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per la sua aspecificità, in quanto non tiene conto della congrua e completa motivazione dell’ordinanza di rigetto, fondata proprio sulla necessità di sottoporre il condannato ad un ulteriore periodo di osservazione per verificare la effettiva volontà di sottoporsi al programma terapeutico, certamente idoneo, ma già più volte intrapreso e sempre interrotto per ritornare a quel mondo che dichiarava di voler abbandonare. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost.

186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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